Copricapo protettivo non indossato, esclusa la responsabilità del datore

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copricapo protettivo

Accolto il ricorso del legale rappresentante di una ditta accusato di omicidio colposo per aver trascurato di verificare l’uso del copricapo protettivo da parte dell’operaio deceduto

In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo datore di lavoro -o a colui eventualmente preposto – sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 9824/2021 pronunciandosi sul ricorso del lagale rappresentante di una ditta, condannato in sede di merito del reato di cui all’art. 589 del codice penale (omicidio colposo), per avere cagionato la morte di un dipendente, operaio edile, “con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione degli artt. 17, 28 e 29 d.lgs. 81/2008, omettendo di valutare i rischi derivanti dai danni da calore, inerenti alle attività svolte in ambiente aperto in periodo estivo, in condizioni climatiche avverse determinate da alte temperature, non impedendo al lavoratore di prestare attività, né di assumere bevande alcoliche, pur nella consapevolezza dell’abitudine da parte del medesimo di bere 1/4 di litro di vino al giorno, come risultante dalla visita medico periodica antecedente, trascurando di verificare l’uso di dispositivi individuali ed in particolare il copricapo protettivo per la protezione contro la calura estiva, così ponendo in essere gli antecedenti causali della morte del medesimo per collasso delle funzioni cardiorespiratorie, derivante da colpo di calore, associato a vasodilatazione indotta dalla significativa assunzione di alcool”.

Come ricostruito nelle sentenze di primo e secondo grado, in data 4 luglio 2012 l’operaio veniva adibito, all’interno del cantiere dell’azienda, al riempimento con delle pietre del cono centrale di un trullo in ristrutturazione. Intorno alle ore 15,00 veniva lasciato solo in cantiere dal datore di lavoro, che si allontanava per verificare l’andamento dei lavori in altri cantieri. Ripetutamente contattato dal datore di lavoro, ad un’ora di distanza, non rispondeva al telefono. A quel punto, il datore decideva di raggiungerlo in cantiere, ove lo trovava sul terrazzino del trullo in ginocchio che rantolava e vomitava. In attesa dei soccorsi l’imputato tentava di rianimare il lavoratore, che aveva perso i sensi, non riuscendo nell’intento. Giunto sul posto il personale sanitario tentava, a sua volta, inutilmente la rianimazione, constatando il decesso alle ore 17,07.

All’interno dell’auto del lavoratore venivano rinvenute una bottiglia di vino, praticamente vuota, nonché tre piccole bottiglie vuote, della capacità di I. 0,03 con l’etichetta Stock 84, una bottiglietta della capacità di 1.0,1 di brandy ed un’altra della medesima capacità di ‘Caffè sport Borghetti’.

Dagli accertamenti successivi all’evento era emersa, tra l’altro, la sussistenza di un quadro di intenso edema cerebrale e polmonare, nonché edema del tessuto miocardico, i segni tipici di una condizione cardiopatica, nonché quelli di steatosi epatica, oltre che la presenza di fratture della VI costa di destra e della V costa di sinistra, e del naso; le indagini di natura tossicologica avevano evidenziato un tasso alcolemico pari a g1/1,52; le lesioni di natura contusiva non assumevano rilevanza nel determinismo del decesso del lavoratore, essendo collegabili ad una caduta dovuta al frastornamento determinato dall’assunzione di alcool, così come prive di rilievo erano le fratture costali, verosimilmente prodotte dal tentativo di rianimazione del medesimo; la morte era stata provocata da insufficienza cardiorespiratoria acuta da colpo di calore, in soggetto affetto da miocardiosclerosi, in stato di intossicazione da alcool, la cui assunzione aveva provocato la vasodilatazione sinergica al collasso.

Ciò premesso la sentenza del Giudice di prime cure individuava le violazioni ascrivibili al datore di lavoro incidenti sulla causazione del sinistro, nell’avere consentito l’attività lavorativa in condizioni climatiche avverse per le elevate temperature, nel non avere fornito adeguato copricapo al lavoratore, nel non avere comunque vigilato affinché indossasse l’elmetto fornitogli, nel non avere vigilato sull’assunzione di alcolici da parte del medesimo, nel non avere curato che il lavoratore si sottoponesse tempestivamente alla visita medica annuale, dalla quale avrebbe potuto emergere il suo stato di etilista cronico.

La pronuncia di secondo grado, confermando la penale responsabilità del datore, aveva escluso la rilevanza causale del ritardo nell’effettuazione della visita medica annuale, nonché dell’omesso controllo del datore di lavoro sull’assunzione di alcolici, tenuto conto dell’interesse del lavoratore ad occultarla, affermando che la condotta ascrivibile all’imputato fosse consistita, da un lato, nel non avere programmato l’attività lavorativa in modo da impedire ai dipendenti di permanere sul luogo di lavoro nell’orario più caldo, dall’altro, nel non vigilare sull’utilizzo da parte del lavoratore di un adatto copricapo, utile ad attenuare gli effetti negativi dell’esposizione ai raggi solari, così contravvenendo alla disposizione di cui all’art. 111, comma 7 d.lgs. 81/2008, comportamento rilevante sotto il profilo della colpa specifica.

Con riguardo a tale secondo aspetto, nel ricorrere per cassazione, l’imputato osservava che l’elmetto dato in dotazione al lavoratore era stato rinvenuto nell’autovettura dello stesso, ma che ciò non autorizzava a ritenere che il lavoratore non ne avesse fatto uso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, rendendo, invece, probabile che egli se ne fosse liberato allorquando, in assenza del datore, si era recato nell’auto per bere gli alcolici che conservava nello zaino.

Sosteneva poi che l’uso del casco protettivo -rinvenuto nell’auto- non avrebbe salvaguardato il lavoratore dal colpo di calore, essendo questo una condizione patologica dell’organismo consistente nell’incapacità di rispondere alle variazioni ambientali, non necessariamente collegata con la prolungata esposizione ai raggi solari, ben potendo verificarsi anche in ambiente chiuso. Nel caso di specie, a suo avviso, solo il grave abuso di bevande alcoliche – non imputabile al datore di lavoro- da parte di soggetto affetto da malattia cardiaca, anch’essa ignota al datore di lavoro, aveva indotto il collasso e l’insufficienza cardiorespiratoria, da cui era derivata la morte.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta osservando che , come sottolineato dal giudice di appello, l’elmetto era stato fornito al lavoratore, mentre il medesimo, dopo avere ingerito un consistente quantitativo di alcool ha deliberatamente scelto di non indossarlo.

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