La perquisizione finalizzata al ritrovamento di armi pur presupponendo l’esistenza di un dato indiziante, non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15537, si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro il decreto con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale aveva convalidato la perquisizione del suo domicilio finalizzata al ritrovamento di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute,; perquisizione che era stata eseguita, con esito negativo, ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., dalla Squadra Mobile, Sezione criminalità organizzata.

Il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l’avvenuta convalida di una perquisizione eseguita sulla base di fonte confidenziale non specificata,  con la ratifica, in tal modo, di un comportamento illegittimo della polizia giudiziaria. A suo giudizio, infatti, la normativa vigente prevede l’inutilizzabilità, anche per le fasi diverse dal dibattimento, delle notizie fornite da informatori della polizia che non siano stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.

I Giudici Ermellini, nel rigettare la doglianza, hanno chiarito che la polizia giudiziaria ha la possibilità di compiere perquisizioni di iniziativa quando abbia comunque notizia, anche se per indizio, della presenza in un determinato luogo di armi e munizioni abusivamente detenute.

Tale facoltà, derivante da norma di legge con connotazione marcatamente derogatoria, certamente non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l’esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell’arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito. Pertanto è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali .

Va infatti rammentato – sottolineano dal Palazzaccio – che l’attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un’attività di carattere preventivo, non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e non richiede, pertanto, la pre-condizione costituita dall’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; non presupponendo la commissione di un reato e, dunque, non essendo funzionale alla ricerca e all’acquisizione della prova di un reato di cui risulti già l’esistenza, può essere eseguita anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore, giacché procedendosi sulla base di notizia confidenziale, non v’è, né può esservi, alcun indagato.

La redazione giuridica

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