Pessime condizioni del manto stradale causano scontro tra veicoli

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Vengono convenuti in giudizio proprietario e conducente della VW Polo che in data 6/5/2008, nell’affrontare una curva, aveva invaso la corsia opposta, investendo la Fiat Punto. Il proprietario della VW Polo asserisce che il sinistro era stato cagionato dalle pessime condizioni del manto stradale del luogo del sinistro facente capo alla Provincia di Forlì – Cesena.

Tutti i trasportati della Fiat raggiungevano un accordo con la Unipolsai Assicurazioni mediante la complessiva corresponsione del massimale di polizza di 2.000.000 euro, pertanto chiedevano la condanna dei convenuti per la differenza fino all’effettivo ammontare del danno, pari, per il conducente (ridotto allo stato vegetativo), ad 1.376.400 euro, nonché al danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai congiunti del predetto, improvvisamente privati della fonte di reddito da lui proveniente.

Il Tribunale di Forlì rigetta le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti contro l’auto antagonista; dichiarò l’esclusiva responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., nella causazione del sinistro, della Provincia di Forlì – Cesena (a causa della “mancata manutenzione del piano viario”) e la condannò al risarcimento del danno in favore dei predetti.

Successivamente, la Corte di Appello di Bologna dichiara l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla VW Polo, con conseguente condanna in favore degli attori e degli intervenuti, previa decurtazione del 50% delle somme, ex art. 1227 c.c., per non aver il conducente della Fiat indossato le cinture di sicurezza all’atto del sinistro.

La Cassazione chiamata a decidere sulle condizioni del manto stradale

La Corte di Cassazione viene adita, tra le altre, a valutare la decisione inerente le specifiche condizioni del manto stradale, teatro dell’occorso, anche in relazione agli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. da parte della Provincia.

Viene dato per accertato che, all’atto del sinistro, il manto stradale fosse particolarmente viscido a causa della pioggia e di per sé sdrucciolevole in tale evenienza (il CTU ha accertato che lo stesso venne sottoposto a particolare trattamento di “pallinatura” solo una settimana dopo il sinistro), che in loco (ossia, nella direzione di marcia seguita dalla Polo vi fossero alcuni segnali di pericolo (“attraversamento animali selvatici”, “attraversamento bestiame per 550m”, “curva pericolosa a destra” e “incrocio a sinistra con strada senza precedenza”), ma non quello di “strada sdrucciolevole” e che la velocità massima consentita era pari a 90Km/h.

Il Tribunale di Forlì, peraltro, dispose anche una CTU cinematica.
Queste, dunque, le conclusioni del CTU: “alla luce delle precedenti puntualizzazioni tecniche, si ritiene che il conducente della Polo abbia adottato le cautele di guida normalmente esigibili e quindi in condizioni di asfalto come quelle contingenti all’epoca del sinistro, la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l’utente medio”.

Le condizioni del manto stradale imponevano una particolare cautela

La Corte d’Appello, riteneva, invece, che sebbene l’eventuale minore coefficiente di aderenza nella curva non risultasse indicato dalla segnaletica stradale, le circostanze di luogo (strada bagnata, in curva e in discesa) e la segnaletica in loco imponevano già di per sé una particolare cautela da parte del conducente che ha, invece, adottato una velocità eccessiva tale da concretizzare il rischio di perdita del controllo del veicolo e di invasione della corsia in senso opposto.

Ne deriva che il rispetto della c.d. velocità prudenziale è condizione indispensabile per escludere l’attribuibilità al conducente delle conseguenze dannose derivanti da un sinistro nel quale sia rimasto coinvolto”. E ha dunque concluso affermando che “da tali considerazioni deriva, pertanto, come logica conseguenza, che unico responsabile del sinistro stradale è il conducente della Polo per non aver adottato le cautele di guida normalmente esigibili, a causa dell’eccessiva velocità rispetto alle circostanze di luogo“.

L’errore della Corte di Appello sulle condizioni del manto stradale

La Cassazione ritiene tale ragionamento non condivisibile.

A fronte di una chiara affermazione del CTU secondo cui, nelle specifiche condizioni date, la Polo aveva adottato le cautele normalmente esigibili, sicché avrebbe potuto evitare la perdita del suo controllo solo con cautele superiori a quelle necessarie per l’utente medio, la Corte d’appello avrebbe dovuto precisare perché il comportamento tenuto dal conducente della Polo, benché “normale” e corrispondente a quanto sarebbe stato esigibile in quelle specifiche condizioni da un individuo medio, non poteva mandarlo comunque esente da responsabilità.

L’affermazione della Corte d’appello, in realtà, non spiega affatto perché la contraria conclusione del CTU sia errata, posto che è indiscutibile come questi avesse preso in considerazione tutte le circostanze di luogo valutate per giungere, però, ad esiti diametralmente opposti.

Ad ogni modo il ragionamento della Corte territoriale è errato perché è stata ricercata la prova dell’imprudenza del conducente della Polo nello stesso verificarsi dell’evento. Come a dire: il solo fatto che l’incidente s’è verificato dimostra che il conducente della Polo non s’è conformato alle regole prudenziali sulla velocità da tenere in dette condizioni. Nell’ottica del giudizio controfattuale andava individuata quale fosse la condotta esigibile dal conducente della Polo onde escludere, con elevata probabilità, che l’evento si verificasse, e poi parametrare tale ipotetica condotta con la presenza di (segnalata) curva pericolosa a destra e l’asfalto bagnato.

Avv. Emanuela Foligno

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