Confermata la condanna di due imputati accusati della detenzione di 14 pitbull in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze

Erano stati condannati, in sede di merito, alla pena sospesa di due mesi di arresto ciascuno per il reato di abbandono di animali, ai sensi dell’art. 727 del codice penale. Gli imputati, nello specifico, erano accusati della detenzione di 14 cani di razza pitbull in gabbie e box recintati da filo metallico, legati a catene corte e privi di riparo, alcuni senz’acqua e in condizioni di malnutrizione, quindi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze.

Nel ricorrere per cassazione entrambi gli imputati lamentavano l’errata valutazione da parte dei della Corte di appello delle prove a carico e l’omessa valutazione delle prove a discarico, sostenendo che la verifica dello stato dei luoghi fosse stata eseguita dagli agenti intervenuti con superficialità, tanto da aver errato nell’identificazione del sesso di uno degli animali. I ricorrenti sostenevano, invece, che le condizioni in cui versavano i cani fossero assolutamente adeguate.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 14608/2020 ha ritenuto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura costituiti da mere doglianze di fatto e comunque già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici ed argomentazioni coerenti dal Giudice di secondo grado.

Per gli Ermellini, la difesa, trincerandosi dietro argomentazioni meramente fattuali quali l’assunta superficialità dell’accertamento dello stato dei luoghi, ovvero l’errore commesso nell’identificazione del sesso di un cane, tralasciava integralmente i rilievi del Collegio distrettuale che metteva in luce una pluralità di elementi caratterizzanti la detenzione dei pitbull incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tra questi, il fatto di essere legati a catene di dimensioni ridotte e non scorrevoli, di essere rinchiusi all’interno di box che non solo non garantivano alcuna protezione dagli agenti atmosferici, ma erano realizzati in lamiera spesso sporgente dallo stesso perimetro così da provocare tagli al contatto con tali parti, di essere tenuti in condizioni igieniche carenti, di versare in condizione di malnutrizione, molti di loro non avendo neppure a disposizione ciotole per il cibo o per l’acqua, ed altri presentando patologie di rilievo, quali mastite o prolasso dell’ano.

Tale quadro, dunque, integrava a tutti gli effetti lo stato di detenzione incompatibile con la natura degli animali contemplato dall’art. 727 del codice penale, “che punisce non solo i comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità delle bestie, tanto più se detenute in condizioni di cattività, provocando loro dolore e sofferenza, ad integrare le quali occorre il superamento dell’ordinaria tollerabilità rapportata all’habitat naturale ed alle caratteristiche etologiche del singolo esemplare, e ciò indipendentemente dal fatto che non siano accompagnate dalla specifica volontà di infierire sugli animali, essendo sufficiente che siano determinate da condizioni oggettive di incuria, e dunque occasionate da mera colpa”.

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