Per la Commissione Tributaria della Toscana sono da escludere i beni ormai di possesso generalizzato e non costituenti indice di ricchezza

Con l’aprirsi della stagione delle tasse, arriva dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, un’interessante pronuncia (sentenza n. 499/2017) in base alla quale sarebbero esclusi dal redditometro i beni di possesso generalizzato, quali prima casa e auto,  che non costituiscono indice di ricchezza.
La Commissione si è pronunciata, in particolare, sull’appello presentato dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della decisione della Commissione provinciale rispetto a due avvisi di accertamento da redditometro relativi agli anni 2007/2008, emessi in base al possesso da parte del contribuente del 25% di un immobile ereditato dal padre, nonché di un vecchio veicolo (immatricolato nel 2003) e di una moto di esiguo valore.
La Ctp aveva stabilito che dalla base di calcolo del reddito dovesse essere tolta l’abitazione principale (peraltro limitata al 25%) “che non costituisce un bene voluttuario”, mentre, con riferimento alla macchina e alla moto, i Giudici avevano richiamato la circolare ministeriale 14.8.1981 n. 27/7/2648 in base alla quale “il possesso di autoveicoli è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggior reddito”.
Riferendosi ai dati ACI relativi a tali mezzi, uno dei quali “talmente vetusto da non comparire nemmeno più nelle relative tabelle” e pertanto comparato ad altro mezzo di stessa potenza, la Ctp ha rideterminato il costo di mantenimento degli stessi, concludendo che” il maggior reddito sinteticamente accertato dall’amministrazione finanziaria per oltre 21.000 euro era errato e non rispondente ai dati oggettivamente verificabili”; il giusto valore sarebbe stato, invece, pari a poco più di 5mila euro, determinando l’illegittimità dell’accertamento operato dal fisco e l’annullamento degli atti impugnati.
La Commissione regionale, ha confermato la pronuncia della sezione provinciale ritenendola immune da vizi logici e giuridici. I Giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del dm del 1992, alla fattispecie in esame, la disponibilità di beni e servizi descritti nella tabella allegata al decreto stesso, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, in base alla mera disponibilità del bene (o servizio) indice di capacità contributiva.

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