Per la Cassazione è da considerarsi equiparabile a un’arma lo strumento utilizzato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo

Aggredire qualcuno con un ombrello fa scattare l’aggravante al reato di lesioni colpose prevista dal secondo comma dell’articolo 585 del codice penale. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13071/2017, pronunciandosi sulla vicenda relativa a un soggetto che nel 2014 aveva aggredito quattro persone proprio con un ombrello.
Il Tribunale, in sede di merito, aveva condannato gli imputati, sia pure escludendo, l’aggravante prevista per il reato, in quanto secondo il Giudice l’ombrello non poteva considerarsi un’arma. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, aveva proposto ricorso per Cassazione evidenziando che “anche l’ombrello può rappresentare, in determinate circostanze di tempo di luogo, un oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona”.
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni proposte accogliendo il ricorso Secondo gli Ermellini, infatti, “l’ipotesi di provocazione di lesione mediante l’uso di un’arma, resta integrata in tutti i casi nei quali la condotta venga posta in essere con strumento che risponda alla nozione di arma presente nel comma 2 dello stesso articolo 585”. In particolare la norma dispone che agli effetti della legge penale per armi s’intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Per i Giudici del Palazzaccio, pertanto, l’aggravante risulta sussistente nella misura in cui “lo strumento utilizzato venga portato e usato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo”. La stessa Corte di Cassazione,, del resto, con la sentenza n. 9388/ 2006, aveva affermato che “sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere”.

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