Accolto il ricorso di un rider che lamentava la mancata messa a disposizione, da parte dell’azienda, dei dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19

Con un decreto del 1 aprile, il Tribunale di Firenze si è pronunciato sul ricorso di un rider iscritto a una piattaforma per la consegna di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati. Il lavoratore, nello specifico, lamentava che, nonostante le proprie richieste, l’azienda non gli avesse messo a disposizione dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica.

Il Giudice, richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1663/2020), ha ritenuto di accogliere la pretesa del rider chiarendo che, pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro in questione pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia ‘rimediale’, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

Inoltre – prosegue il decreto emesso dal Collegio del capoluogo toscano – alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento, può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzate a stabilire “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali” (art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015)”.

In particolare, la normativa prevede che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (art. 47-septies, comma 3, D.Lgs. cit.) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D.Lgs. 81/2008”.

Da li l’intimazione alla società detentrice della piattaforma di consegnare al ricorrente i seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

La redazione giuridica

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