Respinto il ricorso di un uomo accusato del reato di minaccia per aver pronunciato nei confronti della parte offesa la frase “quando hai finito ti meno”

Era stato condannato in sede di merito per il reato di minaccia nei confronti del vicino di fondo. Nello specifico era accusato di aver pronunciato contro la parte offesa la frase “quando hai finito ti meno”.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva vizio di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del delitto contestato, riferendosi ai criteri adoperabili per la minaccia grave.

La Cassazione, con la sentenza n. 10803/2020 ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione.

Il ricorrente non aveva tenuto conto della motivazione fornita dalla Corte territoriale, che al fine di ritenere la frase contestata idonea ad integrare il contestato delitto di minaccia aveva correttamente fatto riferimento al contesto in cui era stata pronunziata ed in particolare ai rapporti tra le parti, all’interno dei quali erano in atto controversie giudiziarie circa la definizione dei confini.

La pronunzia era quindi in linea con il solido orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale per l’integrazione del delitto di cui all’art. 612 del codice penale, che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.

A fronte di tale corretta e congrua giustificazione il ricorrente si era limitato a riproporre la propria versione dei risultati di prova – inapprezzabile davanti alla Suprema Corte – osservando che la situazione di controversia sarebbe sorta successivamente all’episodio in discussione, peraltro ammettendo che in quel momento  era in ogni caso pendente tra le parti una controversia civile.

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