L’imputato era accusato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone per aver ascoltato la radio ad alto volume nella sua abitazione

Duecento euro di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile (2000 euro), per aver ascoltato la radio ad alto volume nella sua abitazione. E’ il verdetto emesso in primo grado nei confronti di un imputato accusato del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone disciplinato dall’art. 659 del codice penale.

Nell’impugnare la decisione di merito davanti alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva vizi della motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità penale, che si sarebbe basato sulle dichiarazioni accusatorie della parte civile, persona poco attendibile per via della sua inimicizia con l’imputato e per la sua scarsa sopportazione del rumore, a causa dei problemi di insonnia da cui è affetta.

Secondo la ricostruzione difensiva, solo la parte civile e non anche gli altri condomini, tra cui il padre della stessa parte civile, che abitava nel stesso palazzo, avevano percepito rumori molesti. Il ricorrente, inoltre, lamentava la mancanza di misurazioni con strumentazioni da cui desumere il superamento della soglia di tollerabilità, a fronte del fatto che molte delle persone che abitavano a pochi metri dall’imputato non si erano lamentate di nulla.

La Cassazione, con la sentenza n.8966/2020 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto infondato.

Per i Giudici Ermellini, la difesa aveva formulato mere affermazioni, del tutto sganciate dagli atti di causa, con cui poneva in dubbio la ricostruzione dei fatti, ma non si confrontava con le argomentazioni del Tribunale, il quale coerentemente aveva rilevato, tra l’altro,  che vi era una pluralità, potenzialmente indefinita, di soggetti danneggiati, perché il disturbo dolosamente posto in essere dall’imputato ai danni della parte civile andava oggettivamente ben oltre la sua intenzione. Il carattere doloso della condotta e la conclamata rumorosità dell’impianto stereo rendevano peraltro superflua, sul piano logico, la misurazione dell’esatta intensità del rumore prodotto.

La redazione giuridica

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