La decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale coincide con la conoscibilità da parte dell’assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile

Al fine di stabilire l’inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell’assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l’accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell’espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22130/2020 nel respingere il ricorso presentato da un lavoratore che si era visto respingere in sede di merito la domanda volta al riconoscimento di rendita per malattia professionale. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto prescritto il diritto per decorso del termine triennale – ex art. 112 testo unico infortuni-, computato a decorrere dalla data di conoscenza della malattia e della sua derivazione causale dal lavoro; data che la sentenza impugnata aveva ancorato alla data di una CTU espletata in primo grado nell’ambito di altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore.

I Giudici Ermellini hanno poi respinto la doglianza del ricorrente, il quale lamentava che la sentenza impugnata avesse ritenuto di ancorare la conoscenza della malattia da parte dell’assistito ai fini del decorso del termine triennale alla data ricavata dalla consulenza tecnica, sebbene la CTU non avesse natura di mezzo di prova, trascurando inoltre che la parte onerata della relativa prova non avesse fornito alcuna prova al riguardo.

La Cassazione, nel dichiarare il motivo del ricorso infondato, ha sottolineato da un lato come nel giudizio previdenziale la consulenza medico legale abbia un carattere percipiente e, dall’altro lato, che nella specie la CTU richiamata nella sentenza impugnata, peraltro relativa ad altro giudizio, rilevasse in senso puramente obiettivo quale fatto all’esito del quale risultava la conoscenza della patologia da parte dell’assistito.

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