Requisito reddituale nelle controversie assistenziali

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Requisito reddituale nelle controversie di natura assistenziale

Requisito reddituale nelle controversie assistenziali inerenti l’assegno sociale (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2023, n. 5471).

Nelle controversie assistenziali: la prova del requisito reddituale ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale non ha generalmente valore probatorio e tuttavia la presenza di tale dichiarazione in atti consente al giudice un approfondimento istruttorio anche officioso ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c.”

Con sentenza del 8/11/17 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato il diritto all’assegno sociale dalla data della domanda amministrativa e condannato l’Inps a pagare la relativa prestazione.

Il Tribunale escludeva la spettanza della prestazione per i periodi in cui il reddito era stato dimostrato con dichiarazioni sostitutive; viceversa la Corte d’Appello ha ritenuto che tali dichiarazioni  costituiscono un principio di prova, integrabile da altra documentazione quale il certificato dell’Agenzia delle Entrate allegato dalla parte con l’atto di appello.

Ricorre verso questa decisione l’INPS lamentando che la Corte territoriale trascurava che la decadenza dalla prova non è superabile in appello con uso di poteri istruttori ufficiosi, specie se l’autodichiarazione non possa ritenersi quale prova a favore.

La censura non è fondata.

Il motivo è infondato.

La Suprema Corte rammenta che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, essendo semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti.

Ebbene,  se pur l’autocertificazione non ha valore probatorio, nel senso che non può essere posta a fondamento della decisione, ciò tuttavia non esclude che essa possa essere utilizzata dal Giudice di merito come documento idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso.

Detto in altri termini, la dichiarazione sostitutiva può costituire un principio di prova (la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso l’esercizio del potere del Giudice.

Per quanto concerne il deposito in appello di documenti non prodotti, gli Ermellini ribadiscono che non vi è una preclusione assoluta, in quanto il Giudice di appello può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione.

Oltre a ciò le Sezioni unite (S.U. n. 8202 del 20.4.2005) hanno già chiarito che nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni trova un nei poteri d’ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Conclusivamente la Corte afferma che “nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale non ha, in difetto di diversa previsione di legge, valore probatorio e tuttavia la presenza di tale dichiarazione in atti consente al giudice un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalla parte ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse); pertanto, ove la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito sia versata in atti, in quanto allegata al ricorso di primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al cd. requisito reddituale (nella specie, un certificato dell’Agenzia delle Entrate)”.

Il ricorso dell’INPS viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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