I membri della II Commissione di Palazzo Madama esprimono riserve su responsabilità penale e rivalsa

La Commissione Giustizia del Sento, esaminato il disegno di legge n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti, ha espresso, lo scorso 21 giugno, parere non ostativo al testo. I senatori hanno tuttavia espresso alcune riserve in merito agli art. 6, 7 e 9, relativi rispettivamente alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, la responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria e l’azione di rivalsa.

Per quanto riguarda l’art. 6 il parere evidenzia che, alla luce della giurisprudenza, l’attuale formulazione “suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l’imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l’esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un’ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave”.

Per tali motivi la Commissione Giustizia propone che l’articolo venga riformulato esprimendo che, dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale sia inserito l’art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario), in base al quale se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Quanto all’art. 7 si pone la condizione che venga integrato il terzo comma “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”, aggiungendo che “Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6”.

Passando infine all’art. 9, la Commissione esprime parere favorevole rispetto alle proposte emendative del relatore volte a riformulare il comma 5 dell’articolo 9 attribuendo in quest’ultimo caso, con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento , alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all’azione di rivalsa prevista dallo stesso articolo 9.

SCARICA QUI IL TESTO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

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