In ipotesi di revoca della patente di guida già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni
La vicenda
Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria aveva applicato a carico del ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni; conseguentemente la Prefettura di Reggio disponeva nei suoi confronti la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada.
Scaduti i due anni, il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Reggio Calabria revocava la misura di sicurezza applicata dallo stesso Tribunale nel 2014. Il provvedimento di revoca veniva notificato al ricorrente nel marzo del 2016.
A seguito di tale provvedimento quest’ultimo presentava istanza per ottenere il rilascio del nulla osta per il conseguimento ex novo della patente, istanza che la Prefettura però respingeva sul presupposto che l’interessato avrebbe potuto richiedere un nuovo titolo abilitativo alla guida solo una volta decorsi i tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca della misura di sicurezza ed ottenuta la relativa riabilitazione.
Il ricorso al TAR
L’interessato ha proposto ricorso al TAR di Reggio Calabria contro il provvedimento della Prefettura contestualmente alla nota del Ministero dell’Interno con la quale era stata ritenuta necessaria, ai fini del rilascio del predetto nulla osta, la riabilitazione prevista dall’art. 179 c.p. da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione dell’art. 120 C.d.S. sul rilievo che le fattispecie inerenti alla revoca ed al nuovo rilascio sarebbero disciplinate unicamente dai commi 2 e 3 della norma violata, in base ai quali (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione delle misure di sicurezza, l’Amministrazione non sarebbe più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e, analogamente (comma 3), non potrebbe negare il nulla-osta al conseguimento del nuovo documento di guida.
Ed invero, l’art. 120 comma 3 non contiene alcun richiamo ai pretesi provvedimenti riabilitativi, essendo sufficiente il mero decorso dei tre anni dalla cessazione della misura.
Ebbene, il ricorso è stato accolto (TAR Reggio Calabria, n. 24/2020).
Come già sottolineato dall’adito Tribunale Amministrativo, nella fattispecie di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita non risulta applicabile la norma ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 120 comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e 70 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Tar Reggio Calabria, n. 5642/2017).
Più specificamente, l’art. 120 al comma 1 prevede che non possono conseguire la patente di guida colore che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Mentre al comma 2, viene previsto che se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
Pertanto, il requisito della riabilitazione non è espressamente previsto dall’art. 120 del codice della strada, né al comma 2, né al comma 3 a tenore del quale “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Ne discende che in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni (TAR Palermo, Sezione Seconda, n. 536/2018).
Nella fattispecie in esame, era pacifico che la misura di sicurezza personale, la cui applicazione aveva determinato la revoca della patente, fosse cessata da tre anni. Perciò, essendo integrato il presupposto per il nuovo rilascio del titolo a norma del medesimo articolo 120 comma 3 del Codice della Strada – e cioè il decorso del termine triennale dalla cessazione della misura – e stante l’interesse attuale del ricorrente ad ottenere il titolo, il ricorso è stato accolto.
La redazione giuridica
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