Riconoscimento del danno iure proprio in assenza di specifica domanda risarcitoria

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Riconoscimento del danno subito iure proprio dai genitori della vittima in assenza di specifica domanda risarcitoria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 dicembre 2024, n. 30862).

La vicenda

I genitori del bambino convenivano innanzi al Tribunale di Ancona l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio e da essi stessi, a causa dell’errato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il minore in data 2/5/2000.

In particolare, il minore era stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia rivelatosi inutile, sicché, con un ritardo di otto mesi, veniva sottoposto ad un nuovo e definitivo intervento a Torino, questa volta, su un’esatta diagnosi di trigonocefalia. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1091/2011, rigetta la domanda, con condanna degli attori a rifondere le spese di lite.

La Corte d’appello disponeva la rinnovazione della CTU, e condannava l’Azienda Ospedaliero– Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, a risarcire le seguenti somme:

  • – 46.137,50 euro a titolo di danno biologico complessivo, oltre agli interessi legali dal 5.12.2005 al soddisfo;
  • – 15.000,00 euro a titolo di danno morale genitoriale;
  • – 4.140,00 euro a titolo di spese mediche anticipate, oltre agli interessi legali dall’esborso di ciascuna somma al soddisfo;
  • – 4.384,49 euro a titolo di restituzione di quanto corrisposto in applicazione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dall’esborso di ciascuna somma al soddisfo.

Il ricorso in Cassazione

L’azienda Universitaria propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’appello avrebbe liquidato ai genitori, esercenti la potestà parentale sul minore, il danno iure proprio dagli stessi subito in conseguenza delle condizioni di salute del figlio, sebbene la domanda non fosse stata mai proposta, avendo gli attori agito solo e sempre nella qualifica di rappresentanti del figlio minore. Sostiene l’Azienda Universitaria che, non essendo stata impugnata la sentenza in merito al rigetto della domanda iure proprio, come statuito dal Tribunale, sulla stessa si sarebbe formato il giudicato.

La censura viene respinta con conferma del secondo grado di merito.

La Corte territoriale ha correttamente motivato, desumendo dalla complessiva lettura dell’intero contenuto dell’atto di citazione in appello, la volontà dei genitori di richiedere anche in proprio i danni subiti a causa della vicenda che ha colpito il figlio minorenne. In proposito, i Giudici hanno affermato espressamente che “sebbene l’intestazione della citazione non contenga un espresso riferimento all’azione iure proprio rispetto a quella esercitata nella qualità, deve senz’altro essere data prevalenza alla domanda risarcitoria come tale svolta nel testo stesso, intesa sicuramente a conseguire anche tale tipo di danno (presupponendo, così, un esercizio non solo nella qualità anche iure proprio dell’azione)”.

Ebbene, la Corte di appello ha autonomamente ricostruito la fattispecie mettendo in rilievo elementi di fatto risultanti dagli atti, espressamente ricusando l’eccezione sollevata dagli Ospedali Riuniti in appello, e riproposta in Cassazione, secondo cui i genitori fossero privi di legittimazione a domandare il danno iure proprio.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna l’azienda Universitaria a rifondere in favore delle parti controricorrenti le spese del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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