Ricorso oltre i 90 giorni: la domanda resta procedibile, ma senza effetti retroattivi

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Ammissibilità del ricorso 696 bis cpc: interessante Ordinanza

Una parte avvia un procedimento di consulenza tecnica preventiva per accertare presunte responsabilità e, conclusa questa fase, deposita il ricorso per il giudizio di merito oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale previsto dalla legge. Ne nasce un contrasto sulla procedibilità della domanda, che attraversa i vari gradi di giudizio fino alla Suprema Corte. Proprio quest’ultima chiarisce quando il deposito tardivo incide sugli effetti della domanda e se il superamento del termine comporti o meno l’improcedibilità dell’azione. La perentorietà del termine di 90 giorni deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis e non per rendere procedibile la domanda di merito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 dicembre 2025, n. 31999).

La vicenda

Previa presentazione di ricorso per ATP, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 marzo 2020 il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda per essere stato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696- bis c.p.c.

La Corte d’Appello di L’Aquila, ritenuta invece la procedibilità del ricorso introduttivo, lo ha accolto nel merito, condannando l’Asl appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali (Euro 24.120,58) e patrimoniali (Euro 1.666,00), oltre interessi e spese di lite.

La ASL si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando non rilevata la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.

Ricorso oltre i 90 giorni e procedibilità

Ebbene, la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis cpc, non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, il ricorso di cui all’articolo 702-bis cpc. L’improcedibilità del ricorso è espressamente prevista solo nel comma 2 quale conseguenza della mancata presentazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., laddove il comma 3 si limita a prevedere, in positivo, che l’introduzione del giudizio di merito entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio prima fissato per la conclusione del procedimento di consulenza tecnica preventiva, comporta la “salvezza” degli “effetti della domanda”, senza prevedere, in negativo, alcuna sanzione processuale, tanto meno quella della improcedibilità del ricorso.

Ricorso oltre i 90 giorni ed effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis

La perentorietà del suddetto termine di 90 giorni deve, dunque, essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis e non per rendere procedibile la domanda di merito. Il ricorso è procedibile se presentato dopo i 90 giorni, ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali. La parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda, ha l’onere – a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenza – di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l’esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione;

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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