I congiunti eccepiscono che il decesso sia riconducibile a errore del personale sanitario per grave ritardo nelle indagini e nelle cure (Tribunale di Teramo, sentenza n. 677 del 28 agosto 2020)

La moglie e i figli del paziente deceduto citano a giudizio l’Asl di Teramo onde vederne accertata la responsabilità per il decesso del congiunto. Deducono gli attori che il paziente soffriva di ipertensione arteriosa che nel tempo sviluppava una serie di complicanze di vario genere e che in data 19 febbraio 2003 l’uomo si sottoponeva ad accertamenti e indagini cliniche presso la Struttura di Giulianova, all’esito dei quali veniva accertata anche una compromissione cardiaca pregressa. In data 25 marzo 2003 veniva diagnosticata una patologia polmonare e l’uomo veniva ricoverato presso la divisione di Medicina dell’Ospedale di Giulianova poiché il quadro patologico non chiaro imponeva ulteriori accertamenti. Lo stesso giorno il paziente accusava un dolore acuto al fianco sinistro con irradiazione al braccio omolaterale e che soltanto alle ore 16.30 interveniva il Medico, il quale dopo consulenza cardiologica, constatava che era in atto un infarto miocardico acuto.

Seguiva trasferimento in Terapia intensiva coronarica alle ore 20.00 e successivamente altro trasferimento presso il Dipartimento di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Teramo, ma stante la gravità delle condizioni cliniche, era impossibile intervenire chirurgicamente, sicché il paziente veniva riportato nuovamente a Giulianova, ove rimaneva fino al suo decesso.

Gli attori eccepiscono che la morte del congiunto sia riconducibile a errore del personale sanitario per grave ritardo nelle indagini e nelle cure.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale e prove testimoniali e, all’esito dell’attività istruttoria, la domanda viene ritenuta infondata.

Il Tribunale, ribaditi i principi giurisprudenziali inerenti la responsabilità medica, evidenzia che : “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell’esito infausto dell’operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile”.

Gli attori non hanno assolto all’onere probatorio loro ascritto riguardo la prova del nesso causale.

Il CTU ha affermato che “gli atteggiamenti tenuti da tutti i sanitari che ebbero in cura il paziente possono essere considerati privi di un ruolo causale o concausale nel provocare il decesso o ridurre le chances di sopravvivenza del paziente.”……“In data 20 aprile 2003 (e non in data 25 marzo 2003, come affermato dagli attori) il paziente accusò degli intensi dolori al fianco sinistro, a partire dalle ore 15.00, secondo quanto riferito dal diario clinico, e non dalle ore 13.50, come sostenuto dagli attori”.

“Dalla tempistica successiva ricavabile dalla documentazione medica, risulta che dopo l’arrivo del medico in reparto, considerato tardivo dalla parte attrice (ora imprecisata in cartella), la consegna del campione di sangue al laboratorio per il controllo degli enzimi avvenne alle ore 16,45, l’effettuazione dell’ECG alle ore 17,30 e la risposta del laboratorio si ebbe alle ore 18,35. A tale ora (cioè circa tre ore e 30 minuti dopo l’episodio che aveva destato allarme, stante la cartella clinica), i sanitari del reparto di medicina ebbero il quadro completo della situazione: l’ECG risultò indicativo di una ischemia miocardica (non di un infarto miocardico), dato accompagnato da un riscontro laboratoristico di innalzamento degli enzimi.”……”in assenza di un infarto miocardico, il trasferimento in terapia intensiva coronarica, ” considerato tardivo nella sua esecuzione dalla parte attrice, anche se fosse avvenuto prima, non avrebbe comunque indotto i sanitari dell’UTIC a utilizzare alcuna terapia tra quelle che normalmente vengono messe in atto in un reparto di Unità Coronarica poiché il paziente in questione, per le sue condizioni, poteva continuare ad essere gestito nel reparto di medicina, con terapia solo medica. Il quadro infatti non era quello di un infarto miocardico. Nel sospetto che il quadro potesse sfociare in un infarto conclamato, i sanitari comunque disposero ugualmente il trasferimento”.

In altre parole, il CTU ha ritenuto che il trasferimento in terapia intensiva coronarica non solo non fu tardivo, ma non era necessario, poiché non era in atto un infarto miocardico, contrariamente a quanto asserito dagli attori.

Il Tribunale condivide integralmente le conclusioni dei Consulenti e accerta che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Asl di Teramo.

La domanda viene rigettata e gli attori vengono condannati al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Trauma contusivo ginocchio e rachide da infortunio sul lavoro

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui