Risarcimento diretto del sinistro stradale e litisconsorzio necessario

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L’automobilista a seguito di un tamponamento riportava lesioni fisiche, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale rigettavano la domanda risarcitoria.
La Cassazione ribadisce il principio che nel risarcimento diretto debba essere citato in giudizio anche il proprietario del veicolo danneggiante, se non vi provvede il danneggiato deve provvedere il Giudice ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (Cassazione Civile, sez. III, 01/03/2024, n.5602).

La vicenda

I fatti risalgono al 29 maggio 2010 quando il danneggiato, alla guida della propria autovettura Lancia Y (assicurata per la r.c.a. dalla Allianz), veniva violentemente tamponato dalla autovettura Jeep Land Rover Defender.

L’automobilista danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni fisici alla Allianz Spa e nel 2012 il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto aveva rigettato, con condanna alle spese, la domanda proposta.

Con sentenza n. 1505/2020, il Tribunale di Tivoli confermava la decisione di primo grado.

Il ricorso in Cassazione

La decisione di appello del Tribunale di Tivoli viene impugnata in Cassazione e il danneggiato deduce che il Giudice del gravame – così come quello di primo grado – avrebbe omesso di integrare il contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 C.d.a. nei confronti del responsabile civile proprietario/utilizzatore del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario, siccome necessario anche nei giudizi promossi in via di risarcimento diretto.

Il motivo è fondato e assorbe le restanti censure.

Osserva la Cassazione che, nel caso di specie (ovverosia esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni), trova applicazione il principio secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 su ordine del Giudice e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, c.p.c.”.

Accolta, quindi, la prima censura, vengono dichiarati assorbiti i restanti motivi e la decisione impugnata viene cassata con rimessa al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso giudicante, affinché riesamini nel contraddittorio anche della proprietaria del veicolo danneggiante la domanda risarcitoria proposta.

Avv. Emanuela Foligno

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