Salpingectomia bilaterale mal eseguita

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Salpingectomia bilaterale mal eseguita: dopo un anno rimane in gravidanza

Salpingectomia bilaterale mal eseguita è quanto contestato dalla paziente in danno dei sanitari e della Struttura sanitaria (Tribunale Siracusa, sez. II, dep. 23/03/2022, n.491).

Salpingectomia bilaterale mal eseguita in quanto la donna dopo un anno dall’intervento rimane in gravidanza.

La donna istaura giudizio civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza della gravidanza del 12.08.2010 asserendo che, in data 20.01.2009, era stata sottoposta presso la divisione di Ginecologia ed Ostetricia, dopo una sesta gravidanza, a un intervento di taglio cesareo in paziente precesarizzata e contestualmente a un intervento di sterilizzazione mediante salpingectomia bilaterale.

Nel febbraio 2010, dopo avere appreso di essere nuovamente incinta, decideva di proseguire la gravidanza che si concludeva in data 12.08.2010 con nuovo taglio cesareo.

In sintesi, la donna deduce che l’intervento di salpingectomia del gennaio 2009 non fosse stato eseguito in maniera adeguata rilevando che dalla documentazione medica dell’intervento non si evinceva la descrizione dell’operazione; dalla cartella clinica del 16.08.2010 non si evinceva alcun segno di pregressa salpingectomia; l’evento procreativo a distanza di circa un anno era prova della non corretta esecuzione dell’intervento.

Rappresenta, inoltre, che la nascita indesiderata della figlia aveva comportato, e comporta, serie problematiche economiche poiché durante la gravidanza e per i primi anni di vita della piccola non aveva potuto lavorare in considerazione del suo impiego come operaia agricola e ha lamentato la lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile assumendo quindi che la nascita indesiderata le aveva cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale nonché un danno biologico quantificati complessivamente nella somma di Euro 457.128,50 di cui Euro 300.000,00 quale danno patrimoniale consistente nei maggiori oneri per il mantenimento del nuovo figlio; Euro 150.000,00 quale danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di determinazione ed Euro 7.128,50 quale danno biologico permanente nella misura del 5% con ITA di 7 giorni e ITP di 60 giorni al 50%.

L’Azienda Sanitaria ritiene arbitraria e eccessiva la quantificazione dei presunti danni subiti dalla donna, ravvisando un concorso di colpa della stessa che avrebbe potuto effettuare qualche controllo clinico successivo all’intervento di sterilizzazione e adottare misure precauzionali per evitare il rischio di una gravidanza non desiderata, nonché ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza per mitigare i danni.

Il Tribunale dispone l’espletamento di C.T.U. volta a descrivere la natura dell’intervento di salpingectomia bilaterale, verificarne la correttezza e l’eventuale negligenza, imprudenza e imperizia nell’esecuzione determinando la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa con ulteriore integrazione volta ad accertare se la presenza di aderenze con i tessuti ematosi abbia inciso negativamente sul successo finale dell’intervento di sterilizzazione.

Il Tribunale, previo inquadramento della responsabilità contrattuale applicabile al caso , ritiene la domanda fondata.

Nella C.T.U. espletata, e nella successiva integrazione, dopo essere stato descritto l’intervento chirurgico della salpingectomia bilaterale volto all’annullamento in maniera irreversibile della possibilità di procreare naturalmente e consistente nella asportazione parziale delle tube con chiusura, con fili riassorbibili, dei monconi tubarici per evitare la ricanalizzazione spontanea delle terminazioni tubariche, è evidenziato che “una donna di età compresa tra i 28 e i 33 anni, secondo lo studio americano CREST, manifesta percentuali di fallimento nella salpingectomia parziale postpartum vicini allo 0,0 nel primo anno, situazione simile all’oggetto della controversia sia come età che come intervallo tra sterilizzazione e successiva gravidanza; è lamentato inoltre il fatto che è stato impossibile valutare la tecnica usata dal chirurgo nell’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione in quanto nella cartella clinica non vi è la descrizione del tipo di intervento chirurgico.”

I C.T.U. rilevano, altresì, che il minimo lasso di tempo tra l’esecuzione dell’intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica, attraverso la salpingectomia bilaterale, e l’insorgenza di una nuova gravidanza “suscita non pochi dubbi sulla correttezza dell’esecuzione della stessa …… e rappresenta la conferma dell’inadeguata esecuzione dell’intervento di sterilizzazione”.

Conclusivamente, risulta pacificamente accertato che la nascita indesiderata è conseguenza della inesatta esecuzione dell’intervento di salpingectomia bilaterale e l’Azienda Sanitaria non ha dato prova del fatto impeditivo, ovvero il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza, che ha impedito di ottenere il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso.

Inoltre, viene accertato che la gravidanza della donna ebbe a verificarsi a seguito di un intervento di salpingectomia bilaterale per il quale non fu raccolto idoneo consenso informato che ha privato la paziente della libera scelta del trattamento cui si è sottoposta.

Ciò posto, venendo alla monetizzazione dei danni, non viene ritenuto sussistente un danno biologico  in considerazione del fatto che la nascita di un figlio non determina di per sé una diminuzione all’integrità psicofisica.

In riferimento alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei maggiori oneri che hanno gravato, e che graveranno, per il mantenimento del nuovo figlio, il Tribunale osserva che consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la risarcibilità anche del danno patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del sanitario, in termini di causalità adeguata.

Quindi, viene ritenuto che il danno economico risarcibile sia costituito dalle spese che si dovranno sostenere per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica, che può presuntivamente farsi coincidere con il compimento del venticinquesimo anno di età.

In conclusione il Tribunale condanna l’Azienda Sanitaria al pagamento della somma di Euro 127.079,00, oltre spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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