Respinto il ricorso del datore contro l’affermazione della sua penale responsabilità per aver fornito al lavoratore infortunato una scala in alluminio inidonea

Con la sentenza n. 25040 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un datore di lavoro, condannato in sede di merito per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., perché, “per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di individuare nel documento di valutazione dei rischi procedure specifiche per intervenire in quota, onde effettuare lavori di carattere non estemporaneo e di non breve durata; prevedendo genericamente l’impiego di scale portatili, il cui utilizzo era descritto solo schematicamente; mettendo a disposizione del lavoratore una scala in alluminio inidonea per operare in sicurezza”, cagionava l’infortunio della parte lesa. Quest’ultima saliva sulla predetta scala per effettuare un intervento e, a causa della flessione del coperchio della canalina, che si staccava e lo spingeva all’indietro, perdeva l’equilibrio e rovinava a terra, unitamente alla scala.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, poiché – a suo avviso – le carenze del Documento di valutazione dei rischi inerivano a interventi di carattere non estemporaneo e di lunga durata mentre, nel caso di specie, si trattava di un intervento breve. La scala era a norma e il giudice a quo non spiegava le ragioni per le quali il lavoratore, che stava operando con una sola mano e aveva l’altra saldamente ancorata alla scala, fosse caduto.

Il danneggiato affermava che, dopo aver infilato la mano destra nella canalina dove si trovavano i cavi telefonici, si era accorto della presenza di un cavo di fibra ottica inopinatamente giuntato e immediatamente aveva lasciato la presa, per timore di causare danni. La persona offesa aveva dunque chiarito di aver perso l’equilibrio a causa della sorpresa di aver trovato questo cavo ottico giuntato e posizionato all’esterno e, contestualmente, del fissaggio scorretto del coperchio della canalina, che si era staccato, spingendolo leggermente all’indietro. Appariva pertanto incomprensibile l’affermazione del giudice a quo secondo cui, se il lavoratore avesse avuto la possibilità di operare con entrambe le mani, senza necessità di tenersi alla scala, sarebbe stato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio. Era invece evidente, secondo il ricorrente, che il lavoratore non avrebbe potuto rimanere in equilibrio aggrappandosi né al fascio di cavi, perché quest’ultimo si sarebbe strappato, né alla canalina che il danneggiato stesso diceva essersi staccata.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le doglianze proposte.

Il giudice a quo, infatti, aveva evidenziato che il lavoratore aveva dichiarato che la sorpresa da lui provata alla vista di un cavo di fibra ottica giuntato lo aveva indotto, per timore di un danno, a “mollare la presa sul fascio di cavi” e che il contemporaneo distacco del coperchio della canalina, non fissato regolarmente, gli aveva fatto perdere l’equilibrio. Dunque – come argomentato dalla Corte d’appello – il lavoratore, se avesse potuto utilizzare una scala in quota in totale sicurezza, usando, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, entrambe le mani, senza necessità di tenersi con una delle due alla scala, si sarebbe trovato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio, potendo effettuare la presa, con una mano, del fascio di cavi e, con l’altra, del coperchio, poi distaccatosi.

L’effettiva stabilità sulla scala del lavoratore avrebbe, quindi, permesso a quest’ultimo di far fronte alla concomitanza dei due eventi senza la perdita dell’equilibrio. L’impianto argomentativo a sostegno del decísum era dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

La redazione giuridica

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