Dalla parte danneggiata nessuna prova che lo schiacciamento del dito si fosse verificato in un luogo riconducibile alla nozione di ‘strada pubblica’

Aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale si era procurata lo schiacciamento del dito a causa della chiusura accidentale dello sportello dell’autovettura assicurata dalla compagnia convenuta.

I Giudici del merito avevano rigettato la domanda proposta dalla ragazza, all’epoca dei fatti minore, evidenziando come la parte offesa non avesse offerto alcuna prova del luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e della conseguente relativa riconducibilità alla nozione di ‘strada pubblica’ (o ad essa equiparata), ai fini della verifica dell’operatività della polizza assicurativa destinata a coprire i danni derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli.

Nel ricorrere per cassazione la donna, divenuta medio tempore maggiorenne, censurava la sentenza impugnata “per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto non comprovato il luogo di verificazione del sinistro”, non avendo la controparte mai contestato la circostanza dedotta in giudizio dall’attrice circa l’indicazione del luogo di verificazione del fatto coincidente con una strada pubblica: circostanza – a suo avviso – considerabile, pertanto, come comprovata, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27015/2020, ha ritenuto il motivo di doglianza manifestamente infondato.

Per i Giudici del Palazzaccio il Giudice a quo aveva del tutto correttamente escluso il ricorso, nel caso di specie, “di un’ipotesi di mancata contestazione, da parte della compagnia convenuta, della circostanza (asseritamente) consistita nella verificazione del sinistro” oggetto del giudizio nel luogo indicato dall’attrice, trattandosi di un fatto da detta compagnia legittimamente ignorato, in quanto riferibile alla sfera di esclusiva pertinenza dell’attrice, con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”.

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