La Regione Marche viene ritenuta responsabile dall’automobilista per i danni patiti a causa dello scontro con un capriolo avvenuto sulla strada provinciale.
Il Giudice di Pace di Macerata, accoglie la domanda e ritiene la fattispecie inquadrabile nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Successivamente, invece, il Tribunale – in qualità di Giudice di appello – riforma integralmente la decisione con reiezione della originaria domanda attorea e la vicenda approda al vaglio della Corte di Cassazione che accoglie le censure (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 197).
Il danneggiato lamenta la mancata qualificazione giuridica della vicenda come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052 cod. civ., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla Regione. Lamenta inoltre la non applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica.
I danni cagionati dalla fauna selvativa
Il Giudice di merito ha errato nel qualificare la domanda come responsabilità aquiliana e la Cassazione ribadisce i seguenti principi di diritto:
- l’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 10/11/2023, n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; conf. Cass. 08/05/2023, n. 12159);
- i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384- 8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550);
- in tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione).
La responsabilità della Regione
Il Giudice di merito, pertanto, non doveva escludere di esaminare la domanda ai sensi dell’art. 2052 c.c., ed ha comunque errato laddove ha negato la responsabilità della Regione riguardata nel prisma del criterio citato dall’art. 2052 c.c.
In sostanza, il Giudice ha centrato la propria attenzione sulla condotta serbata dal conducente del veicolo danneggiato, indagando (in specie, sulla scorta della presunta velocità di marcia al momento dell’impatto) sulla colpa dello stesso nella produzione del sinistro. Tuttavia, ragionando così, ha inopinatamente gravato il danneggiato dell’onere di provare la diligenza del conducente il sinistro per conseguire il risarcimento.
Avv. Emanuela Foligno