Scontro con un veicolo sconosciuto e stato di ebbrezza

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L’assicurazione designata per il FGVS viene condannata dalla Corte d’Appello di Venezia a risarcire alla vittima il danno subito in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto in località Pontecchio, l’11 agosto 2009.ù

I fatti

La vittima assumeva di essere entrata in collisione, mentre era alla guida di un motociclo di sua proprietà, con un veicolo rimasto sconosciuto, tanto da perdere il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e abbattendo due pilastri in cemento di una recinzione privata posti a perimetro del piano di campagna.

La Corte di appello, a differenza del primo grado, riteneva provato l’avvenuto investimento del motociclista da parte di un veicolo rimasto non identificato, non attribuiva rilievo allo stato di ebrezza al momento dell’evento del danneggiato, e liquidava a titolo di danno oltre 1 milione di euro.

Il ricorso in Cassazione

L’assicurazione ricorre per la cassazione della sentenza e lamenta una “palese omissione”, consistita nel non aver esaminato compiutamente i fatti storici presi in considerazione dal Giudice di primo grado che non aveva attribuito valore dirimente alla deposizione testimoniale dell’unico teste oculare.

Lamenta, inoltre, la mancata applicazione di un concorso di colpa in capo allo stesso motociclista danneggiato, cui veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,62 g/l”, tanto da essere “processato per guida in stato di ebbrezza”, nonché la liquidazione del danno nella somma di 1.530.628,36 euro, oltre interessi e rivalutazione, esorbitante il limite del massimale vigente all’epoca del sinistro.

La S.C. accoglie unicamente le censure inerenti lo stato di ebbrezza del danneggiato e il superamento del massimale di polizza (Cassazione civile, sez. III, 14/08/2024, n.22837).

Viene escluso che la Corte veneta abbia “omesso qualsiasi valutazione sul conclamato stato di ebbrezza del motociclista”, giacché tale circostanza, invece, è stata presa espressamente in esame dalla sentenza impugnata, sebbene per negarvi rilievo. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata “nessun contributo causale può inoltre attribuirsi al fatto che il motociclista sia stato poi processato per guida in stato di ebrezza, non risultando, o non essendo provato, che dette condizioni possono avere in qualche modo influito sulla dinamica dell’incidente, o impedito allo stesso, in tutto in parte, di evitare la collisione con il veicolo che improvvisamente gli è finito addosso”.

Il concorso di colpa

Ebbene, i Giudici di secondo grado hanno commesso un errore di diritto laddove in presenza di una collisione tra mezzi, e dunque di una fattispecie per la quale la norma codicistica sancisce una presunzione iuris tantum di eguale responsabilità dei due conducenti, ha contravvenuto al principio secondo cui, “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, cc, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”, e ciò avendo affermato non esservi prova che le condizioni di ebbrezza del motociclista danneggiato “possono avere in qualche modo influito sulla dinamica dell’incidente, o impedito allo stesso, in tutto in parte, di evitare la collisione“.
Invece, per vincere la presunzione di concorso di colpa occorreva la prova dell’ininfluenza di tali condizioni rispetto alla dinamica del sinistro.

Detto in altri termini, la Corte veneta ha eseguito una inversione logica e giuridica: in presenza sia di una situazione – scontro tra veicoli – che determina una presunzione di eguale responsabilità dei conducenti, sia dell’accertata inosservanza dell’art. 186 cod. strada, che individua, a carico del trasgressore, un profilo di colpa specifica, ritenendo che quella presunzione potesse essere, comunque, vinta, ancorché in assenza della prova positiva che lo stato di ebrezza fosse stato ininfluente rispetto all’accaduto.

Conseguentemente è stato violato l’art. 2054, II comma, cc.

Venendo, ora, al superamento del massimale di polizza, essendo il sinistro avvenuto l’11 agosto 2009, il massimale di polizza cui i Giudici dovevano fare riferimento era quello dettato con D.P.R. 19 aprile 1993, il cui art. 1 fissava tale importo in 1.500.000 Lire, pari a 774.635,53 euro. Ratione temporis non poteva, dunque, essere applicata la normativa europea.

In conclusione, il ricorso viene accolto limitatamente ai motivi indicati.

Avv. Emanuela Foligno

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