Uno scontro tra un taxi e un’auto alle ore 4:40 nella città di Milano: entrambi i conducenti ignorano completamente il semaforo e provocano l’incidente

Per i giudici di merito, sia il tassista che il conducente del veicolo hanno pari responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., e pertanto, vengono condannati in solido insieme alle rispettive assicurazioni al risarcimento dei danni determinati in corso di causa.

La vicenda è giunta in cassazione. A proporre ricorso principale era stato proprio il tassista il quale aveva evidenziato che al momento dello scontro il conducente del veicolo antagonista fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche; la corte territoriale, avrebbe dovuto pertanto, escludere la propria responsabilità in ragione del fatto le condizioni fisiche della parte avversaria avrebbero avuto una efficacia causale nella determinazione del sinistro, per le minori capacità di percezione e di reazione di quest’ultimo.

Detto in altri termini, i giudici di merito avrebbero dovuto evincere automaticamente il superamento della presunzione di responsabilità carico del ricorrente, per il sol fatto della condizione di guida in stato di ebbrezza della parte avversaria.

La pronuncia della Cassazione

Tale prospettazione in iure è, però, priva di fondamento”– hanno affermato gli Ermellini (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 29739/2019), “perché la prova che la condotta dell’antagonista fosse stata colpevole, pure sotto tale profilo, oltre che su quello ritenuto dalla Corte di merito, non avrebbe certo potuto implicare il venir meno della presunzione a carico del ricorrente”.

Ed infatti, “nessuno dei conducenti aveva superato la presunzione, perché era mancata la prova della dinamica del sinistro, non avendovi assistito alcuno dei testi escussi ed essendovi solo le versioni contrastati dei due conducenti”.

D’altronde, la Corte di merito non aveva negato che il sinistro fosse avvenuto mentre il conducente dell’autovettura antagonista fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ma aveva escluso, con un apprezzamento di fatto, che tale condizione di guida fosse stata l’unica a determinare il sinistro.

Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato perché inammissibile.

La redazione giuridica

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