Al coniuge separato della vittima di un incidente stradale va riconosciuto il risarcimento del danno a patto che si provi l’esistenza in concreto di un legame affettivo particolarmente intenso

La vicenda

Un brutto incidente stradale verificatosi a Caltagirone nel giugno del 2007 costò la vita a un uomo. In primo grado, il Tribunale di Firenze, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, in percentuale del cinquanta per cento, liquidò la somma di cinquantamila euro in favore di ciascuno dei due figli, ormai maggiorenni, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; non riconobbe invece alcun risarcimento alla moglie, separata di fatto dal primo. Nella stessa sentenza, il giudice fiorentino accordò un risarcimento in favore dei fratelli e delle sorelle del de cuius, nonché della sua nuova compagna e del fratello di quest’ultima.

La Corte d’Appello di Firenze, confermò la decisione, rigettando il gravame proposto dai figli e dalla moglie della vittima.

La vicenda è giunta sino in Cassazione. A pronunciarsi sono stati i giudici della Terza Sezione Civile (sentenza n. 28222/2019), che hanno confermato la decisione impugnata in quanto coerente e immune da vizi.

La liquidazione dei figli del de cuius

Quanto alla liquidazione del danno in favore dei due figli del de cuius, la Corte d’Appello aveva confermato l’importo di cinquantamila euro ciascuno, rilevando che il loro legame non fosse del tutto cessato sebbene quest’ultimo avesse ormai una nuova compagna e convivesse con la stessa da molti anni e aveva giustificato la ridotta – di oltre due terzi – misura del risarcimento del danno non patrimoniale, rispetto al minimo previsto dalle cosiddette Tabelle milanesi, sulla base della circostanza che la loro convivenza fosse cessata da quasi venti anni.

La Corte di Cassazione, già in passato, ha ritenuto legittimo lo scostamento dalle Tabelle milanesi, quale parametro per la liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 1226 (e 2056) codice civile, sia per i valori massimi che per quelli minimi, se giustificate da specifiche circostanze del caso concreto, che nel caso di specie, erano state individuate nella lontananza non solo geografica ma anche affettive dei figli dal proprio genitore.

L’esclusione del risarcimento alla moglie separata

Come premesso, la sentenza impugnata aveva altresì escluso il diritto della moglie di fatto separata dalla vittima dell’incidente, al risarcimento del danno e ciò in considerazione delle seguenti circostanze: la cessazione della loro convivenza da oltre venti anni; l’instaurazione di una nuova relazione affettiva da parte del de cuius, con sostanziale cessazione dei rapporti con la moglie; l’assenza di contributi economici in suo favore a differenza di quanto accaduto nei confronti dei figli, cui aveva elargito delle somme, seppure modeste, in caso di bisogno.

Anche sul punto, la motivazione della Corte d’Appello è risultata conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito ai accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”.

Ebbene, nella vicenda in esame, l’esclusione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di una stabile convivenza era stata adeguatamente motivata; per tali ragioni, il ricorso è stato definitivamente rigettato.

La redazione giuridica

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