Scoppio del manometro e perdita dell’occhio destro: in primo grado risulta prevalente la responsabilità della società fornitrice del prodotto. (Cassazione Civile, sez. III,  Sentenza n. 42088 depositata il 30/12/2021)

Scoppio del manometro e perdita dell’occhio destro: i Giudici d’Appello ritengono, invece, prevalente la condotta dello stesso danneggiato.

Scoppio del manometro: La Suprema Corte è chiamata a decidere su un caso di lesioni personali gravissime consistenti nella perdita dell’occhio.

Il danneggiato impugna la sentenza n. 71/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, veniva rigettata la domanda volta a ricevere il risarcimento dei danni subiti all’occhio destro a causa dello scoppio del manometro. 

In primo grado veniva inquadrata la responsabilità nella cornice dell’art. 2043 c.c., e il Giudice riteneva responsabile la società rivenditrice per non avere accluso il manuale d’uso nella confezione del prodotto, per quanto parte della responsabilità fosse da attribuire anche all’utilizzatore, nella misura di un terzo, per avere sostituito i raccordi forniti nel kit per collegare, mediante brasatura con azoto, un condizionatore ai tubi di rame.

Infatti, dopo l’apertura della valvola di uscita della bombola di azoto, lo scoppio del manometro provocava l’emissione di piccole schegge che si conficcavano sul volto e all’interno dell’occhio destro del ricorrente, provocando la perdita del visus.

In appello veniva ridimensionatala responsabilità della società venditrice e la Corte, sotto il profilo causale, riteneva causalmente prevalente la condotta dello stesso danneggiato, che essendo tecnico esperto andava a collegare l’azoto mediante raccordi assemblati artigianalmente e rimuoveva i tubi inclusi nel kit del manometro.

In Cassazione il danneggiato lamenta che la sentenza avrebbe escluso la sussistenza di una condotta colpevole in capo alla produttrice ed alla venditrice del manometro (mancata predisposizione di sufficienti istruzioni per il suo uso) assumendo erroneamente come fatto notorio ex art. 115 c.p.c. la circostanza che il manometro fosse destinato solo a utenti professionali.

Il motivo è inammissibile poiché si rivolge contro un accertamento in fatto compiuto dal Giudice, previo espletamento della C.T.U., nel senso che veniva dato atto che il manometro fosse destinato a soggetti professionali – quali perl’appunto l’attore artigiano idraulico- ed utilizzatori esperti.

Il manometro deve essere utilizzato per gas refrigeranti e non per gas differenti come l’azoto, che a causa della eccessiva pressione ha provocato lo scoppio dell’apparecchio.

La Corte territoriale si è limitata a prendere atto di un fatto accertato, ovverosia che sui tubi forniti nel kit del manometro (rimossi dal danneggiato), era presente la specifica indicazione di utilizzazione con pressione massima di 60bar.

Anche il secondo motivo, inerente le insufficienti istruzioni d’uso del manometro in questione, è infondato.

Al riguardo, la normativa europea prevede che “ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l’attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un’avvertenza adeguata che ne sconsigli l’uso scorretto “. All’art. 2.3 è indicato che ” i sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento”. E all’art. 3.3 dell’allegato è indicato che per i prodotti con marcatura CE di cui all’art. 15 c), ove occorra, mediante avvertenze fissate all’attrezzatura a pressione si dovrà attirare l’attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall’esperienza.”

Ciò posto, la decisione di merito impugnata,  nel valutare la responsabilità extracontrattuale del rivenditore nella causazione del sinistro, ha ritenuto che un’informativa era pur presente nei tubi di collegamento facenti parte del kit e che “a tutto voler concedere, l’assenza di informazioni sui rischi connessi ad un uso improprio dell’attrezzo non poteva avere alcun rilievo nei confronti dell’uso posto in essere dal danneggiato, sia perché lo stesso, tecnico specializzato, ben poteva e doveva sapere come impiegarlo, sia perché appare inverosimile che le istruzioni possano riferirsi ad un uso differente da quello ordinario, stante l’impossibilità oggettiva che l’oggetto potesse essere destinato ad improprie o abnormi utilizzazioni “.

Ed ancora la Corte territoriale argomenta che la considerazione sulla carenza di incidenza causale tra assenza di istruzioni per l’uso, costituente violazione delle disposizioni normative europee, e l’evento lesivo costituito dallo scoppio del manometro, scaturisce dalla valutazione in concreto di una serie di elementi concatenati, ovvero che il bene messo in commercio non avesse il manuale d’istruzioni e manutenzione, che la responsabilità dedotta e rilevante era extracontrattuale e non contrattuale e dalla conclusione che, sotto il profilo causale, la violazione della normativa in questione non si ponesse in diretto nesso eziologico con il verificarsi dell’evento, sia perché l’infortunato “doveva essere a conoscenza di tali informazione(i) e, ove davvero non fossero presenti all’interno del kit di montaggio dell’apparecchio, ben avrebbe potuto e dovuto richiederle al venditore, sia perché appare del tutto irreale che lo stesso, data l’esperienza professionale vantata, potesse apprestarsi ad utilizzarlo senza conoscerne le modalità di impiego”.

Anche qualora dovessero ritenersi assenti le istruzioni sull’uso del kit, la circostanza non incide sul nesso di collegamento con il fatto che lo scoppio del manometro (del vetro) è da attribuire unicamente ad un uso maldestro ed improprio del prodotto “colpevolmente cosciente” da parte dell’attore che costruiva finanche artigianalmente dei raccordi per utilizzare l’azoto, gas che come indicato anche dalla CTU, non rientra tra i fluidi refrigeranti idonei per il manufatto in questione.

 Del tutto dirimente è la condotta del danneggiato, oltre che abnorme e causativa del danno sotto il profilo oggettivo, chiaramente consapevole e volontaria anche in relazione al pericolo cui lo stesso si è sottoposto.

Avv. Emanuela Foligno

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