Shock emorragico del paziente e condotta omissiva

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Il Giudice d’appello esclude il nesso causale concorrente con la condotta omissiva dell’Ausl per la morte del paziente per shock emorragico sul presupposto che la CTU è giunta a stimare la probabilità di sopravvivenza del 50%, ma tale percentuale potrebbe rientrare tra le ragionevoli probabilità di successo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 11 dicembre 2024, n. 31870).

La morte del paziente a causa di uno shock emorragico

La Casa di Cura privata e la ASL Forlì sono chiamate in causa per la morte del paziente a causa di uno shock emorragico derivato da uno shock settico in relazione a una protesi valvolare aortica installata il 10 marzo 2010 dai sanitari della convenuta.

Il Tribunale dichiara la responsabilità della Casa di Cura e dell’Ausl, ciascuna al 40%, attribuendo al de cuius un concorso colposo del 20%, e condannava quindi solidalmente le suddette a risarcire i danni patiti iure proprio da perdita di rapporto parentale alla vedova nella misura di 160.000 euro e a ciascuno dei figli nella misura di 132.000 euro. Le condannava inoltre solidalmente anche a risarcire ai congiunti del defunto, iure hereditatis, il danno terminale nella misura di 80.000 euro.

La Corte di Bologna, dopo una seconda CTU, rigetta le domande dei parenti della vittima e dichiara la Casa di Cura unica responsabilità del decesso, quindi escludendo anche il concorso colposo della stessa vittima. Condanna la Clinical a risarcire, per danno da perdita del rapporto parentale, ulteriori 40.000 euro alla vedova e ulteriori 33.000 euro a ciascuno dei figli, e i complessivi 20.000 euro da suddividersi secondo le quote ereditarie quale ulteriore risarcimento del danno catastrofale, il tutto oltre accessori.

La conferma del secondo grado da parte della Suprema Corte

Secondo i ricorrenti i Giudici di appello avrebbero violato gli articoli 1218 e 2697 c.c. da un lato, nonché gli articoli 40 e 41 c.p. dall’altro, perché nella responsabilità medica una omissione è causa di un danno quando, se fosse stata tenuta la condotta… dovuta, quest’ultimo non si sarebbe verificato con più probabilità che non (c.d. regola della preponderanza dell’evidenza).

Pertanto, sempre secondo la tesi dei ricorrenti, il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno sussiste “non solo quando la condotta alternativa corretta avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di successo, ma anche quando avrebbe avuto probabilità ragionevoli” (si invoca Cass. 30998/2018).

Ebbene, il Giudice d’appello ha escluso il nesso causale concorrente con la condotta omissiva dell’Ausl sul presupposto che la CTU è giunta a stimare la probabilità di sopravvivenza del 50%, ma tale percentuale potrebbe rientrare tra le ragionevoli probabilità di successo.

Errata applicazione delle norme regolanti l’accertamento del nesso di causa della condotta concorrente

Affermare però – come ha fatto il Giudice di secondo grado – che “la mortalità nelle endocarditi nella protesi valvolare rimane… ben superiore al 50%” non può significare che il paziente “sarebbe certamente morto anche se si fosse sottoposto ad intervento chirurgico”. Ragionando in tal senso vi è errata applicazione delle norme regolanti l’accertamento del nesso di causa della condotta concorrente.

La ricostruzione del nesso causale nel settore civile dovrebbe seguire la regola della “preponderanza dell’evidenza”, da applicarsi mediante due “sottoregole”: il “più probabile che non” e la prevalenza relativa (Cass. 13872/2020).

Dunque escludere qui il nesso causale perché erano divenute “più ridotte… le possibilità che la condotta alternativa corretta evitasse il decesso”, pur avendo la consulenza tecnica d’ufficio prospettato il 50% di possibilità di evitare la morte, ad avviso della ricorrente integra motivo denunciabile ex articolo 360 n. 3 c.p.c., per “aver disatteso la regala iuris che impone di accertare il nesso di causalità materiale seguendo il principio del più probabile che non, cioè della preponderanza dell’evidenza:

Ciò detto, avere escluso, in modo aprioristico, qualunque incidenza a beneficio per il paziente, e/o comunque l’idoneità della condotta omessa dalla AUSL ad impedire l’evento morte, qualora la stessa AUSL avesse impostato il corretto intervento chirurgico individuato dal CTU, solo in quanto la percentuale di non morte, stimata dal CTU peraltro mancando dati epidemiologici solidi, era pari al 50%” costituisce ragionamento del tutto errato.

Qui la Corte d’appello avrebbe “ritenuto che una probabilità del 50% equivalesse a nessuna probabilità di successo della condotta alternativa”, il che sarebbe errato, e ancor più per la mancanza, nella sentenza, di riferimenti “alle condizioni soggettive” del paziente.

Il vaglio di legittimità

Invece, i Giudici di appello non hanno prospettato una probabilità fattuale del 50% come base del ragionamento giuridico in termini di causalità: infatti sono giunti a escludere, come irrilevante, la – pur riconosciuta – “gravità della colpa dei sanitari dell’Ospedale di Forlì” ricostruendo la situazione in cui si trovava il paziente e giungendo ad attribuirgli una probabilità fattuale negativa “ben superiore al 50%” alla luce della consulenza tecnica disposta dallo stesso giudice d’appello.

I CTU hanno … condivisibilmente osservato che a partire dal 29.5. 2010 si era in presenza di una endocardite infettiva con l’iniziale sviluppo di ascesso perivalvolare. Nel caso delle endocarditi infettive su valvola protesica la mortalità è correlata spesso alla tardività della diagnosi e al grave danno periprotesico, alla formazione di ascessi e agli episodi embolici per cui in questi casi l’approccio medico precoce mediante antibiotico- terapia mirata è efficace soprattutto quando ancora non si sono strutturati i danni valvolari. Nei casi ormai complicati, come quello in esame a partire da maggio-giugno 2010, è invece necessario un approccio combinato medico-chirurgico che, seppur migliorando la mortalità intraospedaliera, ha comunque un tasso di sopravvivenza a breve e lungo termine assai sfavorevole. La mortalità nelle endocarditi nella protesi valvolare rimane in questo caso molto alta… ben superiore al 50%”.

Quanto censurato è, dunque, inammissibile, poiché disancorato rispetto all’effettivo contenuto della sentenza, non indicante come accertata una possibilità del 50% di sopravvivenza, il che assorbe ovviamente ogni altro profilo.

Avv. Emanuela Foligno

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