I genitori della bambina che ha subito lesioni fisiche citano a giudizio la proprietaria del giardino, luogo dell’incidente, contestandole la responsabilità per omessa vigilanza.
I fatti
A fondamento della domanda deducono che:
- a) in data 1/6/2011 la figlia si trovava, assieme ad alcuni amichetti, all’interno del giardino di proprietà della convenuta per giocare con il cane.
- b) Nel giardino vi erano delle lastre di marmo non adeguatamente assicurate.
- c) La convenuta aveva lasciato soli i bambini in giardino per svolgere alcune faccende domestiche all’interno della casa.
- d) A seguito della caduta di una lastra di marmo, la bambina riportava un grave trauma da schiacciamento alla mano sinistra con conseguente perdita della seconda falange del dito medio e del dito anulare e della funzionalità del dito indice e del dito mignolo della medesima mano.
Il Tribunale di Verona condanna la convenuta a corrispondere agli attori l’importo di 38.535,99 euro a titolo di risarcimento del danno per omessa vigilanza. Il Giudice riteneva che la convenuta non avesse fornito la prova del caso fortuito, stante l’usuale accesso al giardino da parte dei bambini e il precario posizionamento delle lastre di marmo. Tuttavia, riteneva che la condotta imprudente della bambina, noncurante delle raccomandazioni della convenuta di rimanere nella parte posteriore del giardino (e quindi lontano dalle lastre di marmo), avesse concorso ai sensi dell’art. 1227 co. 1, c.c. alla produzione dell’evento dannoso nella misura del 30%.
La Corte d’appello di Venezia (sent. n. 1582/2020), in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria. per omessa vigilanza.
Il ricorso in Cassazione
I genitori della bambina si rivolgono alla Corte di Cassazione e si dolgono che la Corte veneta non ha espresso le ragioni del suo apprezzamento, né per disattendere la prova legale costituita dal verbale dei Carabinieri e dalla confessione agli stessi resa dalla convenuta in esso contenuta, né nel valutare le prove testimoniali assunte e tantomeno nel recepire gli altri elementi di prova soggetti a valutazioni. Censurano, inoltre, l’assenza di responsabilità per omessa vigilanza della proprietaria del giardino esclusa “dall’incidenza esclusiva, rispetto alla pericolosità della cosa e alle cautele adottate, della condotta della vittima nella produzione del danno”.
Sostengono, inoltre, la errata percezione del materiale fotografico laddove la Corte ha affermato che “alla luce del materiale fotografico in atti, deve ritenersi che la pericolosità intrinseca delle lastre di marmo, ordinatamente riposte nella proprietà dell’appellante, fosse davvero modesta e che la situazione di potenziale pericolo fosse facilmente evitabile con l’ordinaria diligenza della minore, la quale in precedenza era stata edotta del pericolo ed era già stata ammonita di starne lontana“.
La Cassazione, nel rigettare integralmente il ricorso, osserva che anche la minor valenza delle dichiarazioni rese ai Carabinieri, effettivamente sommarie e comunque non coperte da pubblica fede, è stata motivata con la comparazione con altri elementi istruttori, riguardo ai quali nessuna gerarchia può dirsi sussistente, per non essere alcuno di quelli dotato di fede privilegiata. Inoltre, la riferibilità delle fotografie ai fatti di causa non pare essere mai stata prima contestata, senza considerare che, comunque, si tratta di apprezzamento di fatti, qui incensurabile (Cassazione civile, sez. III, 27/07/2024, n. 21064).
La responsabilità del custode
La responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. Sul punto la Cassazione rammenta che:
- va valutato in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno.
- Va valutato se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela.
- Va esclusa del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
- Va considerata irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Calandoci nel concreto, i Giudici di appello accertato che l’incidente si è verificato perché i bambini si erano reintrodotti senza permesso nel giardino senza il consenso della proprietaria. Ha altresì accertato che la pericolosità delle lastre di marmo, ordinatamente riposte nella proprietà, fosse modesta e che la situazione di potenziale pericolo fosse facilmente evitabile con l’ordinaria diligenza della minore che, oltretutto, in precedenza era stata resa edotta del pericolo ed era già stata ammonita di starne lontana.
Concludendo, i Giudici di merito hanno ritenuto che il danno non è stato cagionato dalla “cosa”, ma esclusivamente dalla condotta colposa della minore, interagendo con la cosa medesima.
Avv. Emanuela Foligno