Respinto il ricorso degli eredi di un uomo coinvolto in un sinistro con esito mortale relativo alla quantificazione dei danni derivanti dall’incidente
Con l’ordinanza n. 18701/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso degli eredi di un uomo coinvolto in un sinistro stradale con esito mortale. Gli attori, nello specifico, avevano convenuto in giudizio la società di noleggio proprietaria del veicolo antagonista e l’impresa assicuratrice al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’incidente.
Il Tribunale aveva accertato, sia in via presuntiva che in concreto, la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro mortale condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento del danno non patrimoniale in favore degli eredi , oltre al danno patrimoniale e al danno emergente.
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rivedendo al ribasso le cifre stabilite dal primo giudice.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avrebbe assolto al proprio onere motivazionale ed avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della c.t.u. In particolare, a loro avviso, poiché la sentenza del Tribunale si era discostata dalle risultanze della C.t.u. con una motivazione articolata e minuziosa, la Corte d’Appello avrebbe dovuto, con altrettanta minuzia e completezza, esporre le ragioni per le quali, diversamente dal giudice di primo grado, aveva ritenuto condivisibili le conclusioni della C.T.U. e superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.
Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere superata la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 co.2 c.c., ripartendo la responsabilità del sinistro nella misura del 20% a carico del conducente del veicolo e nella misura dell’80% a carico della vittima. Siffatta decisione non sarebbe stata coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico dell’altro conducente dell’art. 2054 c.c. comma 2 ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto le doglianze inammissibili.
La Corte d’Appello, attraverso una motivazione esaustiva ed una analisi critica e analitica del materiale probatorio complessivamente raccolto (stato dei luoghi e dei veicoli descritto dai militari al momento del sinistro; dichiarazioni dei testi; rapporto dei CC; esito del giudizio penale) aveva ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 2054 co. 2 c.c. poiché, ad avviso del giudice, da tali elementi era possibile affermare che la vittima, al momento dell’urto e nell’affrontare la curva aveva oltrepassato la linea di mezzadria invadendo la corsia opposta e finendo così per collidere con l’auto che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia. Inoltre, il giudice aveva analizzato in concreto la condotta dell’altro conducente.
Anche con riferimento alle risultanze della C.T.U. la Corte d’Appello aveva esposto le ragioni per le quali, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale dovessero ritenersi condivisibili, in particolare valorizzando le risposte del c.t.u. alle osservazioni critiche dei c.t.p. Si trattava, pertanto, di una valutazione delle prove che rientrava nel giudizio autonomo del giudice, senza che ciò potesse essere oggetto di critica in sede di legittimità.
La redazione giuridica
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