L’automobilista invocava la responsabilità del veicolo antagonista in seguito a un sinistro determinato invece – secondo i Giudici – da un proprio sorpasso illegittimo

In seguito a un sinistro stradale, aveva convenuto in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. In particolare, l’automobilista deduceva di aver riportato gravi lesioni personali e materiali in seguito ad una manovra scorretta eseguita dalla controparte che lo aveva condotto fuori strada. Il Tribunale aveva rigettato la domanda avendo accertato il comportamento colposo dell’attore che aveva effettuato un sorpasso illegittimo, ad elevata velocità, senza che fossero emersi elementi di colpa in capo al conducente dell’altra vettura. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di prime cure ritenendo illegittimo, in base alle deposizioni testimoniali, il soprasso effettuato dall’attore, in quanto avvenuto ad elevata velocità nonché in prossimità di un incrocio dove era segnalata la presenza di una intersezione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente lamentava la contraddittorietà della motivazione del Giudice di secondo grado laddove affermava la non sussistenza di prove in atti che il veicolo antagonista si trovasse ‘fermo all’interno della semicarreggiata di sua pertinenza’ e poco dopo riteneva che lo stesso ‘si sarebbe spostato di 10 cm verso sinistra e, comunque, senza essersi spostato sulla corsia di sorpasso neppure in parte’.

A detta dell’automobilista, inoltre, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la ricostruzione effettuata dalle autorità non sarebbe stata smentita dalla controparte, che avrebbe dunque riconosciuto di essersi spostato a sinistra nell’intento di effettuare un sorpasso. Infine, eccepiva che la Corte d’appello avesse omesso qualsivoglia accertamento sulla condotta di parte appellata, accertando, invece, una colpa a suo carico; il tutto senza però avere elementi idonei.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5447/2021 hanno ritenuto le doglianze proposte inammissibili. I giudici di merito, infatti, avevano adeguatamente valutato gli elementi probatori a disposizione, ritenendo non provata la volontà di sorpasso e ritenendo invece provata l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto; pertanto avevano escluso l’applicazione dell’art. 2054 comma 2 c.c. tramite una motivazione scevra di vizi giuridico formali. La Corte territoriale, poi, aveva valutato come irrilevante lo spostamento di cm. 10 del vicolo antagonista ed aveva escluso l’esistenza di colpa, a suo carico, con giudizio di fatto non sindacabile.

La redazione giuridica

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