Il conducente che non è in grado di vedere se è in atto un sorpasso deve astenersi dall’immettersi sulla strada: la precedenza è dovuta anche nei confronti del veicolo sorpassante
Il sorpasso e l’incidente
Mentre era intento nel sorpasso di un’autovettura, il conducente di una moto andava a collidere con un autocarro che stava uscendo da un’area privata e, caduto a terra a causa del violentissimo impatto, dopo pochi istanti veniva investito da un altro motoveicolo proveniente da dietro. In seguito al duplice impatto il motociclista, all’epoca trentacinquenne, riportava danni gravissimi e lesioni permanenti.
All’esito del giudizio d’appello, la corte territoriale confermava il rigetto della domanda formulata nei confronti del conducente dell’autocarro, evidenziando che il danneggiato avesse effettuato una manovra di sorpasso in presenza di doppia linea continua di mezzeria, in violazione dell’art. 40, comma 8 del Codice della Strada, nonché in prossimità di un’intersezione segnalata, in violazione dell’art. 148 comma 12 Codice della strada; non sussisteva, peraltro, alcun concorso di colpa da parte del camionista, in quanto dagli accertamenti era emerso che quest’ultimo, nell’immettersi sulla strada statale, non aveva potuto vedere il sopraggiungere della moto condotta dal secondo investitore che era coperta dall’autovettura che stava superando.
I giudici dell’appello avevano, invece, riconosciuto una responsabilità concorrente al 40% del motociclista nella causazione del secondo impatto, avendo egli effettuato un manovra di sorpasso dell’autovettura in presenza di segnalata intersezione e di doppia linea continua, omettendo di tenere la necessaria distanza di sicurezza ed andando così ad aggravare le lesioni.
Il ricorso per cassazione
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il danneggiato (e sua moglie), lamentando l’errata applicazione delle norme del codice della strada (art. 145, comma 1 e 154 Cd.S., nonché art. 2043 e 2054 c.c.) le quali prescrivono l’obbligo di agire con la massima prudenza, ispezionando la strada al momento dell’immissione, e di dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada favorita, rimanendo fermi il tempo necessario a consentire a questi di passare.
Ebbene, la Corte di Cassazione ( Terza Sezione Civile, sentenza n. 2864/2020) ha accolto il motivo ribadendo che “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e quelle di comune precedenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. n. 12444/2008). Incorre, pertanto, in vizio di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme alle regole di condotta denunciate”.
Nel caso di specie la Corte d’appello di Venezia aveva omesso un simile accertamento.
In particolare, la Corte non ave tenuto conto della circostanza risultante dalla CTU, secondo cui il conducente dell’autocarro avrebbe verosimilmente effettuato l’ispezione della strada – senza vedere il motoveicolo, coperto in quel momento dall’autovettura che stava superando – solo giungendo in prossimità dell’incrocio e quindi prima di impegnarlo. “Ma la precedenza è dovuta anche nei confronti del veicolo sorpassante e se chi si immette sulla strada non è in grado di vedere se è in atto un sorpasso deve astenersi dall’immissione” (Cass. n. 3248/1975).
In altre parole, non era stato accertato se ispezionando costantemente la strada anche durante tutta la manovra di immissione – come vorrebbe condotta improntata alla massima prudenza ai sensi dell’art. 145 comma 1 del C.d.S. – il conducente dell’autocarro avrebbe potuto percepire il sopraggiungere del motoveicolo ed effettuare una manovra che permettesse di evitare l’impatto. Perciò la corte d’appello aveva erroneamente escluso il concorso di colpa di quest’ultimo in mancanza della prova liberatoria.
La pronuncia della Suprema Corte
“Quanto osservato – ha chiarito il Supremo Collegio – non si concreta in un mero giudizio di fatti, ma esprime la valutazione di un vizio di sussunzione delle norme sull’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dell’autista del camion e l’evento di danno lamentato.
Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice dell’appello per un nuovo accertamento.
La redazione giuridica
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Mi e’ accaduta una cosa simile e trovo il risultato, sia mio, che della storia sopra raccontata, assolutamente assurdo. Io sono stato colpito da un motorino che viaggiava in contromano su una strada urbana (dentro le mura), con la doppia striscia continua, sorpassando traffico fermo, in prossimita’ di un incrocio, davanti ad una scuola e di conseguenza vicino a delle strisce pedonali. Un signore su un grosso suv (sulla mia sinistra diretto alla mia destra) mi fa passare. Allora, dovendo andare a sinistra, mi sporgo e controllo che non arrivi nessuno da destra nell’altra corsia. Nell’istante in cui giro la testa verso destra, da sinistra un motorino mi prende dritto sul paraurti frontale e cade dall’altra parte del cofano. Non solo alla domanda “tutto bene”, lui mi ha risposto semplicemente “io non ho colpe”, ma la prima cosa che fa e’ alzarsi e spostare l motorino ancor prima che si potessero fare delle foto. Fortunatamente un poliziotto della locale si trovava gia’ in zona ed e’ arrivato subito. Risultato: multa per mancata precedenza per me e 50% della colpa dell’incidente. Non ne sono sicuro, ma credo anche che il motorino non abbia ricevuto niente in termini di multe. Tra l’altro un ragazzino che si stava dirigendo a scuola li accanto si e’ beccato un frammento del motorino (che si e’ praticamente sbriciolato nell’impatto) dritto in fronte, causando sanguinamento. Tutto cio’ che mi chiedo e’: se non fossi stato in macchina, ma fossi stato un pedone? Se fossi stato un altro ragazzino di 14 anni che attraversava la strada per andare a scuola? Davvero qualcuno deve rimetterci la pelle perche’ colui che ha oggettivamente torto si prenda effettivamente e pienamente le sue responsabilita’? Non importa se non riesco a vedere se qualcuno e’ in sorpasso, se il sorpasso in quel punto e’ vietato perche’ dovrebbe importarmi? Perche’ continuare a tutelare chi sbaglia? Cosi’ non riduci il numero di incidenti, dai delle scuse per infrangere il codice della strada perche’ tanto anche l’altro si prende parte del (o tutto il) torto. Mi sembra sinceramente che le colpe siano attribuite un po a caso