Sospeso dal servizio e dalla retribuzione il Direttore Sanitario della RSA per mancanza di vaccinazione anti-Covid (Cons. Stato, Sez. III, Ordinanza n. 6790 del 22 dicembre 2021- Presidente Corradino – Estensore Ferrari)

La decisione a commento trae origine dall’impugnativa per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, che ha respinto l’istanza cautelare di sospensione obbligatoria temporanea dall’attività professionale sanitaria a seguito dell’accertamento dell’inosservanza all’obbligo vaccinale.

L’Azienda Sanitaria emetteva provvedimento con cui veniva sospeso dal servizio e della retribuzione il Direttore Sanitario di una RSA, dopo avere appurato che lo stesso non si era sottoposto all’obbligo vaccinale anti COVID.

Il TAR Piemonte confermava il provvedimento con cui veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione emesso dall’Azienda Sanitaria e il Medico impugna la decisione dinanzi il Consiglio di Stato ove viene evidenziato che la certificazione medica prodotta giustificherebbe il diniego al vaccino per problemi di salute.

Preliminarmente il Consiglio di Stato, ribadisce la competenza dei Giudici amministrativi sia per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, sia riguardo alla sospensione dal servizio. [Invero, si segnala per completezza espositiva, che si registrano coeve pronunzie dei Giudici del Lavoro sulle medesime tematiche.]

Ciò posto, viene ribadito che il Decreto Legge numero 44 del 2021 prevede l’esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Tuttavia, compete all’Azienda Sanitaria la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della Azienda Sanitaria, deve consentire all’amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero.

La finalità semplificatrice delle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni di esonero dell’obbligo vaccinale,  con la connessa realizzazione di un punto di equilibrio con la primaria responsabilità attribuita alla Azienda Sanitaria in ordine alla efficacia del piano vaccinale, è stata realizzata dal legislatore mediante l’attribuzione al Medico di medicina generale di un compito di filtro delle istanze di esonero, ferma la responsabilità della stessa Azienda Sanitaria di verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata.

Ne consegue che il giudizio al riguardo espresso dalla Azienda Sanitaria è insindacabile dagli organi giudiziari i quali “non hanno la competenza tecnica per verificare, nel merito, la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto l’organo sanitario deputato a decidere”, chiarisce il Consiglio.

Ad ogni modo, viene ritenuta ragionevole la misura della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, dovendosi ritenere del tutto prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario.

Difatti, nei confronti dei soggetti più fragili sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, connesso anche alla “relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, e ciò impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza”.

Respinta, inoltre, la invocata possibilità di operare in smart working, in quanto le tematiche e le responsabilità connesse al ruolo di Direttore Sanitario richiedono una presenza costante nella struttura, e comunque, la possibilità di potersi ivi recare per particolari problematiche.

Riguardo, infine, il danno economico lamentato dal Sanitario il Consiglio evidenzia che la perdita economica della retribuzione è la conseguenza di un comportamento omissivo e che ciò che prevale è la tutela del danno alla collettività dei pazienti e alla salute pubblica.

Avv. Emanuela Foligno

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