Per la Corte di Cassazione le spese di sponsorizzazione non sono soggette al fisco laddove abbiano natura pubblicitaria
Una società proponeva ricorso per cassazione nell’ambito della controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute.
L’azienda, all’epoca ditta individuale, impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo che quest’ultima, in violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, avesse errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.
Secondo i Giudici Ermellini, che si sono pronunciati sul caso con l’ordinanza n. 8540/2020, il motivo di doglianza è fondato e va accolto.
Per la Suprema Corte la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) – e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro – una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Il tutto a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Non rilevano, pertanto, requisiti ulteriori.
Nel caso in esame, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, i giudici di appello avevano violato la citata disposizione ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ovvero sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti.
La redazione giuridica
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