Riconosciuto il danno biologico riportato da una donna coinvolta in un incidente dopo aver trovato la strada sbarrata da un albero precipitato sulla sede stradale

Mentre viaggiava a bordo di un’autovettura, uscendo da una curva a destra, aveva trovato la strada sbarrata da un albero precipitato sulla sede stradale; nel tentativo di evitare l’ostacolo, aveva invaso la corsia opposta scontrandosi con un altro veicolo che proveniva dall’altro senso di marcia. La donna aveva quindi evocato in giudizio l’amministrazione provinciale per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro.

La pretesa era stata respinta dal Giudice di pace, che rilevava l’inapplicabilità dell’articolo 2051 c.c. poiché nel caso di specie si trattava di beni che non consentivano l’esercizio continuo ed efficace di una attività di controllo.

Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, riformava la decisione di prime cure, dichiarando che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della Provincia e condannava l’Ente al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 3.194, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Poiché nella sentenza il Tribunale aveva dichiarato di applicare le tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, ma tale conteggio risultava errato, l’automobilista presentava ricorso per la correzione di errore materiale ma il Giudice rilevava che il presunto errore conseguiva ad una inesatta individuazione dei criteri di calcolo, per cui il vizio era emendabile solo per il tramite di impugnazione.

La donna si rivolgeva quindi alla Suprema Corte deducendo la violazione dell’articolo 1126 c.c. con riferimento al calcolo tabellare del danno biologico effettuato dal Tribunale di Palmi in applicazione delle tabelle milanesi, con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Nello specifico, a suo avviso, il giudice di appello avrebbe errato nel calcolo del danno alla persona utilizzando parametri numerici differenti da quelli previsti dalle tabelle di Milano, che pure la sentenza dichiarava di utilizzare. Si sarebbe trattato di un errore di calcolo riconducibile all’errore di diritto, perché collegato ad una errata individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio; sotto altro profilo, l’uso di una tabella diversa da quella milanese per il calcolo del danno biologico complessivo avrebbe determinato un risultato finale falsato, integrando l’ipotesi di errore di diritto.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 18703/2021 hanno ritenuto il ricorso fondato attesa la documentata applicazione di parametri oggettivamente diversi da quelli contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano, espressamente richiamate, atteso che la ricorrente aveva dedotto, nel rispetto dell’articolo 366 n. 6 c.p.c. il dato relativo alla età della danneggiata e quello relativo alle citate tabelle. Da li la cassazione della sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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