Stress psicofisico del coniuge non giustifica le costrizioni endofamiliari e scatta la condanna penale (Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 5549 depositata il 16 febbraio 2022).

Stress psicofisico causato dalla carenza cronica di sonno viene posto a giustificazione delle condotte prevaricatrici perpetrate ai danni della moglie e dei familiari.

Viene respinta anche dalla Suprema Corte la difesa dell’uomo che riconduceva i comportamenti denunciati alla condizione di marcato stress psicofisico da carenza cronica di sonno in considerazione della gravità dei comportamenti nei confronti dei familiari.

L’uomo, che pretendeva obbedienza e silenzio poneva in essere un comportamento del tutto prevaricatore ed egocentrico caratterizzato da violenti episodi di ira, umiliazioni, offese, prepotenze, rottura di mobili, suppellettili e minacce nei confronti dei componenti della famiglia.

I Giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio ritengono l’uomo colpevole per il reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, lo stesso, viene condannato anche per il reato di uccisione di animali, per avere ucciso il cane della moglie perché aveva sporcato in casa.

La Corte di Appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, ha confermato la decisione con la quale veniva dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 572 e 544 bis c.p., e condannato a pena di giustizia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce con unico motivo erronea applicazione degli artt. 43 e 572 c.p., e mancanza di motivazione, con riguardo alle emergenze della consulenza psichiatrica, risultando questo incompatibile con la accertata condizione di marcato stress psicofisico da carenza cronica di sonno risultata determinante nel mancato controllo degli impulsi e del suo conseguente agire.

Secondo il ricorrente, non risulta pertinente la risposta della Corte in ordine alla “esclusione della incapacità di intendere e di volere, mai dedotta dalla difesa, essendosi omessa la risposta alla questione circa la congruità di un pur reiterato ma episodico discontrollo impulsivo coesistere con l’unitaria e consapevole volizione dell’altrui avvilimento.”

In Cassazione l’uomo rimarca la propria condizione di stress psicofisico attraverso una consulenza psichiatrica che certificava “condizione di marcato stress psicofisico da carenza cronica di sonno, condizione risultata determinante nel mancato controllo degli impulsi e del suo conseguente agire”.

In buona sostanza, il ricorrente mette in dubbio la compatibilità di una pur reiterata ma impulsiva perdita di controllo con “una unitaria e consapevole volizione dell’avvilimento” dei propri congiunti.

Gli Ermellini, ritengono il ricorso inammissibile, e osservano che la condotta dell’uomo non si è limitata a gesti di impeto, in quanto ad alcuni episodi – rottura di mobili e suppellettili, sradicamento delle scale interne dell’abitazione comune – si accompagnavano umiliazioni, offese, prepotenze e minacce.

Inoltre, viene dato atto del comportamento del tutto egocentrico dell’uomo che pretendeva assoluto silenzio in casa nonostante la presenza di una neonata.

In conclusione il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità e il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento dell’ammenda di euro 3.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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