Svolge un doppio lavoro, il datore lo scopre con un’agenzia investigativa e lo licenzia

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Il controllo dell’agenzia investigativa deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento o inadempimento all’obbligazione contrattuale (Cass. civ., sez. lav., ord., 20 giugno 2024, n. 17004).

Il datore di lavoro ha incaricato un’agenzia investigativa di controllare un dipendente, sospettato di avere un doppio lavoro. Il controllo veniva svolto sul posto di lavoro mediante un impianto di videosorveglianza appositamente occultato.

La vicenda giudiziaria

La Corte di Appello di Roma, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa, ritenendo:

  • – anche dopo l’estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 S.L., al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art. 7 per l’ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all’iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione e arbitrato, né tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto “essa non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all’Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all’art. 810 cod. proc. civ., al fine di conseguire – malgrado l’indifferenza del datore di lavoro – la integrazione del collegio di conciliazione e arbitrato (cfr. Cass. n.11141/2004)”.
  • In ordine all‘eccepita inutilizzabilità dei “controlli effettuati dalla società datrice, tramite una agenzia investigativa e con l’uso di una telecamera installata su di un’area di proprietà di terzi, il controllo sull’attività del lavoratore in questione è avvenuto attraverso l’attività investigativa svoltasi attraverso appostamenti e foto, i cui esiti confluivano in rapporti giornalieri, tutti riportati nella relazione investigativa”.
  • Le disposizioni statutarie “non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c. direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica”.
  • È lecito il ricorso alla investigazione privata per il controllo dell’attività lavorativa al fine di verificare il corretto Legiyadempimento delle prestazioni lavorative cui il lavoratore era tenuto”.

Legittimo il licenziamento

Passando al merito della vicenda, la Corte di appello ha ritenuto provato il primo addebito con cui la società datrice ha contestato al dipendente di avere ricoperto, “senza avere preventivamente chiesto alcuna autorizzazione, sin dal gennaio 2004,” la carica di Amministratore unico di una S.R.L., oltre ad esserne socio al 50%, “presso la cui sede legale si è recato nei giorni 16 e 18 aprile, 08, 09 maggio 2018 e 19 giugno 2018”.

In ogni caso, secondo i Giudici di appello, “ove anche l’addebito inerente lo svolgimento del secondo lavoro si ritenesse non provato, il licenziamento sarebbe, comunque, ampiamente giustificato anche dalla solo condotta relativa alle false timbrature”.

L’attività di controllo dell’agenzia investigativa

Pertanto, in sintesi, se vi è un sospetto di inadempimento, il datore di lavoro può controllare, anche occultamente, i propri dipendenti sia in maniera diretta, sia mediante una organizzazione investigativa privata.

Tuttavia, l’attività di controllo svolta da un’agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, poiché l’adempimento è direttamente riconducibile all’attività lavorativa che è sottratta alla vigilanza da parte di terzi.

Detto in altri termini, il controllo tramite investigatori non può avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, ma deve essere finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio affinché venga verificato quale fosse l’oggetto di controllo dell’agenzia investigativa e, di conseguenza, individuare la liceità o illiceità del controllo medesimo.

Avv. Emanuela Foligno

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