L’albergatore che non versa la tassa di soggiorno crea un danno all’Erario, afferma la Corte di Cassazione. Ecco perché.
Con la sentenza n. 19654/2018 la Cassazione ha fatto il punto in merito alla tassa di soggiorno e ai rischi nei quali incorre l’albergatore che non la versa.
Secondo gli Ermellini, chi riscuote dal turista la tassa di soggiorno riveste il ruolo di agente accertatore per conto del Comune, atteso il rapporto di servizio pubblico che si instaura con lo stesso. Ciò in quanto non rileva che il soggetto sia un privato, ma che egli di fatto realizzi la finalità della riscossione perseguita dall’ente locale. Pertanto, il mancato versamento al Comune della tassa di soggiorno fa scattare la giurisdizione della Corte dei Conti.
La vicenda
Un albergatore è stato citato dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo corrispondente alla tassa di soggiorno.
Questa era stata riscossa nel 2012 e nel 2103 e mai versata al Comune.
L’albergatore ha sostenuto però che la Corte dei Conti non avrebbe avuto la giurisdizione a “conoscere del danno provocato da un albergatore che non versa all’Amministrazione comunale quanto gli viene versato a titolo d’imposta di soggiorno dai clienti.”
Per il ricorrente, non è corretto considerare l’albergatore un agente contabile tenuto a riscuotere, per conto dell’Amministrazione, la tassa di soggiorno dovuta dal turista.
Ciò in quanto in assenza di disciplina “gli albergatori non possono essere considerati agenti contabili, né di fatto né di diritto”. Inoltre, “il rapporto che essi instaurano con la pubblica amministrazione è il rapporto prettamente civilistico che instaura un soggetto che riceve una delegazione di pagamento da parte di un altro soggetto.”
La Cassazione però ha ritenuto infondato il motivo di ricorso dell’albergatore.
Ciò in quanto “l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico (…) Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto (…)”.
In base a quanto enunciato dalla Corte, gli Ermellini sulla questione della giurisdizione della Corte dei Conti afferma pertanto quanto segue.
“Attesa l’irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione (v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108); e, per altro verso, del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato ovvero anche del tutto difettare, è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al riguardo”.
“Si è pertanto a tale stregua affermato che ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione di responsabilità contabile promossa dal Procura regionale della Corte dei Conti (Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774)”.
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