Tasso alcolemico del guidatore, contano anche i valori centesimali

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tasso alcolemico

Per la Cassazione sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale nell’individuare le soglie di rilevanza penale del tasso alcolemico, abbia negato valenza ai centesimi

In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26815/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per essere stato sorpreso a guidare, in orario notturno, con un tasso alcolemico pari a 0,82 g/I. La Corte territoriale aveva richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per il quale i valori da 0,81 in poi, maggiori cioè di 0,80, integrano la fattispecie astratta prevista dalla norma.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla prova del superamento del limite legale di 0.8 g/I del tasso alcolemico. In particolare, oltre a rilevare la dubbia formulazione della norma, in difetto di indicazione del secondo decimale, riteneva in favor rei che la condotta rientrasse nel novero delle violazioni amministrative di cui alla lett. a) del medesimo articolo, tenuto anche conto del possibile margine d’errore dell’apparecchiatura.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile.

La Cassazione ha ritenuto, infatti, di non poter recepire l’interpretazione della norma opposta a difesa rispetto alla prova del superamento della soglia di rilevanza penale, “atteso che la previsione di tre differenti fattispecie progressive è intesa ad arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici e, in quest’ottica, sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia negato valenza ai centesimi, come implicitamente afferma il ricorrente nel prospettare che i valori espressi in centesimi non valgono a far superare la soglia”. Ciò, infatti – hanno concluso dal Palazzaccio -, determinerebbe l’innalzamento di fatto dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere del citato art. 186.

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