Respinta la tesi del ricorrente, secondo il quale la tecnica dell’assemblaggio, ovvero mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali, lungi dal determinare l’inammissibilità del ricorso, ne consentirebbe una migliore intelligibilità

Il ricorso redatto con la tecnica dell’assemblaggio, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali di udienza), peraltro manoscritti e pressoché illeggibili, è inammissibile. Lo chiarisce la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8035/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un contribuente che si era visto respingere sia in primo grado che in appello l’impugnazione di tre intimazioni di pagamento, da parte dell’Ente regionale della riscossione, per omessa notifica degli atti presupposti.

I Giudici Ermellini evidenziano, con riferimento ad alcuni degli motivi di doglianza proposti, che il ricorso è carente di specificità, essendo stata omessa l’indicazione diretta o indiretta del contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti ai fini della decisione.

La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 1836/2015) stabilisce, nello specifico, che la tecnica di redazione dell’assemblaggio “contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza”.

Con le memorie difensive il contribuente aveva sostenuto che la tecnica dell’assemblaggio, lungi dal determinare l’inammissibilità del ricorso, ne consentirebbe anzi una migliore intelligibilità. Tale affermazione, tuttavia, non era accompagnata – sottolineano dal Palazzaccio – dalla prospettazione di alcun argomento che potesse inficiare il punto di arrivo della copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto. Da li la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La redazione giuridica

Leggi anche:

RICORSO PER CASSAZIONE, INAMMISSIBILE SCREENSHOT ORDINANZA IMPUGNATA

RICORSO PER CASSAZIONE, INAMMISSIBILE SE I MOTIVI SONO SCOLLEGATI E CONFUSI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui