Il telelaser è uno strumento legittimo per rilevare il superamento dei limiti di velocità? Ecco la sentenza della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26910/2017, si è espressa in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Secondo la sentenza, anche se il telelaser non mantiene traccia del veicolo e della sua velocità, la polizia stradale può legittimamente rilevare la violazione dei limiti di velocità mediante il suo utilizzo.

La normativa di riferimento sul telelaser

Il sistema del telelaser è previsto dall’art. 142 C.d.S. e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345. Esso prescrive “la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione“.
La normativa, spiega la Cassazione, “è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video“.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo gli Ermellini, quindi, nel caso del telelaser resta “affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio“.
La Suprema Corte riprende quanto già affermato nella precedente sentenza n. 17754 del 2017.
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria”, si legge nella sentenza, “non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 C.d.S., delle apparecchiature in questione“.
 
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