Una recente sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla redazione di un testamento con mano guidata e alla sua validità
È possibile considerare valida la scrittura di un testamento con mano guidata? La sentenza numero 5505/2017 della Corte di Cassazione sostiene di no e sembra andare a confermare l’orientamento ormai consolidato in tale senso. Secondo quest’ultimo, la scrittura di un testamento con mano guidata, quindi con l’intervento di terzi nella redazione dell’atto, ne compromette l’autografia.
È infatti ormai fuor di dubbio che l’atto vada scritto di pugno dal testatore in tutte le sue parti, senza l’ausilio di mezzi meccanici, certo, ma anche, per giurisprudenza ormai costante, senza l’ausilio di terzi.
In base a quanto stabilito dal codice civile, per garantire l’autenticità di un testamento olografo e, quindi, la sua validità, in sede di redazione dell’atto devono essere rispettati tre requisiti essenziali, rappresentati dall’autografia, dalla data e dalla sottoscrizione.
Ne consegue che l’aiuto nella scrittura da parte di un soggetto diverso da chi redige il testamento escluda, di fatto, il requisito dell’autografia.
Un principio, questo, sancito diverse volte dalla Cassazione, nella sentenza numero 24882/2013 e nella recentissima sentenza numero 5505/2017.
Nella sentenza del 2013, la Corte aveva ritenuto che la redazione di un testamento con mano guidata da altri invalidasse lo stesso, a prescindere dall’eventuale corrispondenza tra quanto disposto e le volontà del de cuius. Con la sentenza del 2017, poi, i giudici non hanno fatto eccezioni neanche dinanzi al tremolio che, nella fattispecie, colpiva il testatore e che gli rendeva difficile scrivere da solo.
Non solo, in quest’ultima occasione i giudici hanno ribadito l’espresso distacco rispetto alla sentenza numero 32 del 7 gennaio 1992 che aveva sancito un orientamento diverso, ammettendo casi eccezionali. Resta il fatto che, al di là delle diversità delle vicende, per la Corte il principio dell’autografia viene irrimediabilmente meno e senza eccezioni ogni volta che un terzo intervenga nella scrittura.
Una simile condotta, infatti, è in ogni caso “idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio”, ovverosia due requisiti che devono ritenersi indispensabili affinché si possa parlare effettivamente di autografia.
Infine, hanno concluso i giudici, se si ritenesse diversamente si andrebbe contro le finalità di chiarezza e semplificazione che orientano la disciplina del testamento olografo. Una circostanza, questa, che condizionerebbe l’accertamento della validità del documento poiché soggetta a circostanze come il reale fine che ha reso necessario un intervento da parte di terzi, oltre che la reale corrispondenza di quanto scritto nell’atto con la volontà di chi fa testamento.
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