Dopo il clamore sui permessi per malattie gravi previsti nella riforma sugli statali, Madia precisa: “aumentate le tutele”
Statali, “nessuna limitazione per i permessi per malattie gravi”. Il ministro Madia promotrice della riforma della PA smentisce pubblicamente la notizia che il testo di legge, pubblicato lo scorso 7 giugno sul numero 130 della Gazzetta Ufficiale, conterrebbe delle limitazioni sui permessi per malattie gravi per gli statali.
La ministra Madia afferma che le tutele per i lavoratori statali affetti da gravi patologie che necessitano di cure salvavita saranno bensì estese e non limitate, secondo quanto riportato dai media.
Nel nuovo codice disciplinare per gli statali, e in rispetto alle disposizioni contrattuali esisti, è stata introdotta una specifica tutela per coloro che sono affetti da “gravi patologie e devono sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Grazie a questa tutela, i giorni nei quali sono effettuate le terapie sono esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono contati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, allo spirare del termine, la risoluzione del contratto”.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge finora in vigore, l’esclusione dal comporto non si applica ai giorni in cui il dipendente debba assentarsi per gli effetti collaterali delle terapie cui si sottopone. La riforma introdotta prevede invece di risolvere questo problema inserendo nell’esclusione dal conteggio “anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie.”
Per evitare che ci sia un abuso di questa estensione, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha chiesto all’Aran, l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente in riferimento ai giorni di assenza dei dipendenti statali dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita di introdurre “un tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia”.
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