La circostanza che il taxi sia un mezzo pubblico non esclude l’obbligo del rispetto delle norme sulla circolazione che vietano fermata e sosta sui binari

La Compagnia assicuratrice appella (Tribunale di Roma, sez. XIII,  sentenza n. 14473 del 21 ottobre 2020), la decisione resa dal Giudice di Pace di Roma che condannava l’ATAC a risarcire i danni patiti dal conducente del taxi a seguito di sinistro stradale con un Tram.

Nello specifico, il tram nell’effettuare manovra di svolta urtava con lo spigolo posteriore destro, la parte posteriore sinistra del veicolo Fiat Stilo, che era fermo al semaforo rosso.

L’Assicurazione del tram eccepisce la responsabilità nella causazione del sinistro e sostiene che il veicolo, all’altezza dell’intersezione si fermava a ridosso della rotaia tranviaria, su un tratto di strada curvilineo, oltrepassando la doppia striscia longitudinale continua di mezzeria contigua al binario, ostacolando il passaggio del Tram.

Tale circostanza, sostiene l’appellante, è comprovata anche dal materiale fotografico depositato nel giudizio di primo grado che raffigura l’auto a ridosso del binario.

Inoltre, viene rammentato che la sicura circolazione dei veicoli a guida di rotaie viene tutelata per un verso dall’inapplicabilità dell’art. 2054 c.c. nei loro confronti, per altro verso dall’art. 158 C.d.S., attraverso l’obbligo di non sostare o fermarsi sui loro binari o così vicino ad essi da intralciarne la marcia.

Non comprende, infine, l’assicurazione quale sia la colpa addebitabile al conducente considerato che il veicolo è obbligato a seguire il percorso tracciato dalla rotaia.

Il Tribunale, in qualità di Giudice d’appello, considera il ricorso fondato.

Dal materiale fotografico emerge che l’urto poteva avvenire solamente se la vettura si fosse arrestata a ridosso della linea tramviaria e dunque ben oltre la linea longitudinale di mezzeria, finendo per urtare, con la parte posteriore sinistra, lo spigolo destro della coda del tram, che seguiva le rotaie di svolta a sinistra.

Inoltre,  viene osservato, il sinistro si sarebbe potuto verificare, solo ove la vettura si fosse trovata ben oltre la linea trasversale semaforica di arresto dei veicoli procedenti sulla carreggiata attigua ai binari, e quindi violando l’art. 40 co. 5 C.d.S.

La circostanza che anche il veicolo sia un mezzo pubblico perché taxi non esclude l’obbligo del rispetto delle norme sulla circolazione che vietano la fermata e la sosta in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia.

Conseguentemente, secondo il Giudice d’appello, la decisione del Giudice di Pace deve essere riformata poiché basata esclusivamente su un’unica deposizione testimoniale.

In conclusione, il Tribunale, in qualità di Giudice d’Appello, in riforma della decisione del Giudice di Pace, dichiara responsabile del sinistro il conducente del taxi e lo condanna a restituire alla compagnia assicuratrice quanto incamerato in esecuzione della sentenza di primo grado e a pagare le spese del doppio grado di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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