Il caso di una donna che chiedeva di essere risarcita per essere stata sottoposta a interruzione volontaria di gravidanza senza adeguata informazione

Aveva agito in giudizio nei confronti di medico e struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della capacità riproduttiva per effetto di intervento chirurgico per interruzione volontaria di gravidanza in assenza di valido consenso informato.

In sede di merito la domanda era stata rigettata. In particolare il Tribunale, pur osservando che era stato violato il diritto al consenso informato, aveva ritenuto che la paziente non avesse provato che avrebbe rifiutato l’intervento nel caso di adeguata informazione.

Anche la Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, aveva evidenziato come l’isterectomia e l’ovariectomia totale fossero state imposte dall’emorragia conseguente all’induzione farmacologica del parto abortivo – scelta giudicata corretta, sulla base della CTU, data la pericolosità dell’intervento chirurgico invocato dalla parte appellante – e che non fosse stato provato che la gestante, se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la donna e il marito, premesso che la domanda aveva avuto ad oggetto il risarcimento non solo del danno alla salute ma anche del danno alla libertà di autodeterminazione, eccepivano che il giudice di secondo grado avesse sovrapposto, in ordine alla questione del consenso informato, i presupposti del risarcimento del danno alla salute con quelli del risarcimento da lesione del diritto all’autodeterminazione.

Inoltre, deducevano che, ove ritenuta mancante la prova che la paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informata, il giudice di appello avrebbe potuto tutto al più rigettare la domanda risarcitoria del danno alla salute, ma non negare quella per la lesione al diritto di autodeterminazione.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25875/2020 ha invece ritenuto di non aderire alla doglianza proposta.

Per gli Ermellini, infatti, la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi dell’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico.

In tal caso – hanno chiarito dal Palazzaccio – “è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento”.

Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva, come afferma la giurisprudenza di legittimità, sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.

Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva correttamente accertato che non vi fosse prova che la donna, se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza, rifiutando così la terapia sanitaria. Da li il rigetto del ricorso.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Consenso informato, la presunzione non basta

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui