Urto contro il basolo della carreggiata fuoriuscito dalla sede di ancoraggio

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Massello fuori sede

La presenza di un basolo della carreggiata fuoriuscente dalla propria naturale sede non è prevedibile ed evitabile perché oggettivamente non visibile, anche considerato l’orario in cui avveniva il sinistro e la mancanza di illuminazione artificiale del tratto di strada (Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 550/2021 del 27/07/2021 RG n. 498/2012)

Il danneggiato citava dinanzi al Giudice di Pace di Nicotera, il Comune di Nicotera per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat Brava, causato dall’urto contro un basolo della carreggiata fuoriuscito dalla sua naturale sede con conseguente rottura della coppa dell’olio.

Il Giudice di Pace di Nicotera accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune convenuto al pagamento dei danni quantificati in euro 1.299,60.

Il Comune di Nicotera propone appello insistendo per l’erronea interpretazione ed applicazione della disciplina di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c.

L’appello viene ritenuto infondato.

Il Comune appellante rileva che non sia stata sufficientemente provata la sussistenza del caso fortuito, quale scriminante la responsabilità oggettiva, che non poteva garantire una custodia del bene demaniale non essendo esigibile un potere di custodia e vigilanza del bene in ragione dell ‘estensione del bene e dell’apertura dello stesso all’uso generale della collettività.

In primo grado, invece, il Comune riconduceva l’assenza di responsabilità in capo all’ente alla sussistenza di colpa del conducente che, avendo percorso la strada ad una velocità elevata, ed essendo noto ai cittadini che quella strada in particolare fosse composta “da lastroni di granito con naturali e inevitabili leggeri avvallamenti tra una fila e l ‘altra”, avrebbe dovuto percorrere il tratto in oggetto ad una velocità moderata tale da evitare danneggiamenti alla vettura, con ciò integrandosi una responsabilità del conducente tale da interrompere il nesso causale e per l’effetto escludere la responsabilità oggettiva invocata.

Il Tribunale evidenzia che la funzione dell’art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione — potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

In altri termini, sintetizzando, sul piano causale rileva la derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e, sul versante soggettivo dell’imputazione della responsabilità, dall’esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev’essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l’effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti a inibire gli effetti pericolosi.

Riguardo il caso fortuito, è da intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che interrompe il nesso di causalità e si presenta come causa esclusiva del danno.

Nella nozione di «caso fortuito» rientrano: a) l’evento imprevisto ed imprevedibile ;b) il fatto del terzo; c) il fatto della vittima.

Ai fini di cui all’art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere quindi integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, prop rio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Ergo, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra res ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione .

Applicando tali principi, il danneggiato deve provare la causalità della res, mentre sul custode incombe l’onere della prova liberatoria involgente essenzialmente il concreto esercizio della custodia.

Il Giudice di Pace ha escluso la sussistenza di caso fortuito, in quanto il Comune non ha fornito sufficiente prova, né della impossibilità di vigilare il tratto stradale teatro del sinistro, né della prevedibilità del pericolo, come tale addebitabile ad una condotta colposa del conducente.

Dall’istruttoria svolta in primo grado è emerso come la presenza di un basolo della carreggiata fuoriuscente dalla propria naturale sede non fosse prevedibile ed evitabile perché oggettivamente non visibile, anche considerato l’orario in cui avveniva il sinistro e la mancanza di illuminazione artificiale del tratto di strada.

Conseguentemente, il primo Giudice ha valutato la compatibilità del danno al veicolo con la dinamica del sinistro, come affermato anche dal CTU, e l’assenza di idonea prova di sussistenza del caso fortuito da parte del Comune, concludendo per la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all ‘ente con condanna al pagamento dei danni quantificati dal Consulente.

Per tali ragioni, le doglianze del Comune appellante risultano prive di fondamento e la decisione di primo grado, essendo corretta e congrua, non è passibile di censura alcuna.

Conclusivamente, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice d’appello, rigetta l’appello perché infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Nicotera n° 53 /10 e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

§§

Della decisione commentata, a prescindere dalla corretta ed esaustiva disamina dell’art. 2051 c.c., non è dato comprendere le ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Non solo la compensazione non sarebbe dovuta nei casi di piena soccombenza (come quello testè analizzato), ma dovrebbe essere sempre giustificata, con motivazione rispondente ai paradigmi delineati dalla norma e dalla giurisprudenza.

Il regolamento delle spese è dunque errato.

Avv. Emanuela Foligno

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