Ustioni da fuoco del lavoratore: datore condannato per lesioni gravi

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ustioni da fuoco

Al datore di lavoro viene contestato di avere cagionato le lesioni per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica da violazione del D.Lgs. 81/2008 (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 2860/2021 del 25 gennaio 2021)

Con sentenza dell’8/1/2019, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria, concessa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta al datore di lavoro in quella di giorni 15 di reclusione, confermando la pronuncia di responsabilità per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il lavoratore riportava ustioni da fuoco di II e III grado coinvolgenti volto, torace e collo, dalle quali derivava una malattia ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni. In particolare, era intento a scaldare gli sfridi di precedenti lavorazioni orafe all’interno di una scodella in acciaio con un cannello ad acetilene, dopo avervi versato all’interno alcool puro denaturato, allorquando il recipiente si infiammava e le fiamme lo investivano.

Al datore di lavoro veniva contestato di avere cagionato le ustioni da fuoco per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, lett. a) punto 2; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. d) ed f); D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 43, comma 1, lett. b) ed e).

L’imputato propone ricorso in cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. a), con conseguente violazione ed erronea applicazione degli artt. 516,517,518 e 522 c.p.p..

Deduce, inoltre, che la Corte di merito sarebbe incorsa in un evidente errore, sostenendo in motivazione l’esistenza di una prassi consolidata riguardante la bruciatura della limatura, che il datore avrebbe dovuto vietare e che veniva escluso il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore.

La Suprema Corte da atto che la difesa, in via principale, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento e in subordine ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Ebbene, vengono dichiarati sussistenti i presupposti per l’intervenuta causa estintiva del reato, essendo maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data dell’8/2/2012 e non essendo rilevabili dagli atti cause di sospensione della prescrizione.

Il ricorso proposto dall’imputato non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze, o perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.

Difatti, “in presenza di una causa estintiva del reato, quale la prescrizione maturata dopo la statuizione oggetto di ricorso, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., nel caso in cui l’impugnazione sia manifestamente infondata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione”.

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al Giudice di merito che ne deriverebbe è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.

In conclusione, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Avv. Emanuela Foligno

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