A rilevare è l’interesse pubblico tutelato dal vaccino che ha procurato la menomazione psicofisica e non il fatto che sia obbligatorio

E’ stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n.210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) nella parte in cui non è previsto che tale indennizzo spetti anche, alle medesime condizioni, ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità dalle quali sia scaturita una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, a causa di un vaccino non obbligatorio, ma raccomandato, contro il contagio da virus dell’epatite A.

La Corte di Cassazione, che ha poi rimesso la questione al vaglio della Corte Costituzionale, era stata chiamata a sindacare la legittimità della sentenza della Corte d’Appello di Lecce in cui veniva disposto il versamento dell’indennizzo in favore di A.O. che era stata sottoposta al vaccino contro il virus dell’epatite A e che in conseguenza dello stesso è risultata affetta da lupus erimatoso sistemico. Il giudice del gravame sosteneva che fosse sufficientemente evidente il nesso causale fra i due eventi e tale da giustificare l’applicazione della norma, anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che in passato aveva incoraggiato ad estendere l’ambito di applicazione della norma anche alle vaccinazioni non obbligatorie, ma incoraggiate dall’autorità sanitaria.

Il ricorso del Ministero della Salute si fondava essenzialmente sulla violazione commessa dal giudice del gravame nell’aver attribuito l’indennizzo previsto per le sole vaccinazioni obbligatorie.

Sosteneva la Corte di Cassazione che “l’obiettivo di salute pubblica, attraverso fenomeni generalizzati di immunizzazione, può essere perseguito, sia mediante atti che impongono le vaccinazioni, sia attraverso atti che ne fanno oggetto di raccomandazione, che risulterà efficace in virtù del naturale affidamento dei singoli riguardo alle indicazioni dell’autorità sanitaria. L’utilità pubblica delle vaccinazioni raccomandate, in queste situazioni, legittima ed anzi impone la traslazione sulla comunità del rischio connesso alla pratica vaccinale, a prescindere dalle particolari motivazioni che muovono i singoli”.

Al fine di stabilire se fossero presenti i presupposti per una applicazione estensiva della norma oggetto di sindacato costituzionale, la Corte Costituzionale ha per prima cosa verificato che nella Regione Puglia fosse in atto una campagna vaccinale antiepatite A, proprio nel periodo in cui il soggetto danneggiato si era sottoposto alla vaccinazione, per altro su convocazione da parte dell’autorità sanitaria.

Tale campagna vaccinale era fondata su accurati presupposti scientifici volti a garantire una copertura immunitaria della popolazione a presidio della sicurezza di ciascun singolo.

Osserva la Corte Costituzionale che “benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale, e quindi, al profilo soggettivo del diritto alla salute, tutelato dall’art.32 Cost, essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute, come interesse anche collettivo”

La Corte, con la sentenza n. 118/2020, stabiliva quindi che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa piuttosto sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività oltre che in quello individuale”

La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo1 comma1 della legge 25 febbraio 1992 n.210, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo per chi abbia subito menomazioni psicofisiche permanenti a seguito della vaccinazione contro l’epatite A.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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1 commento

  1. Sì ho capito, va bene essere risarciti del danno, ma non sarebbe meglio non correre questo pericolo? Abbiamo capito che i vaccini sono più pericolosi che utili, soprattutto se usati senza una giusta sperimentazione, come sembra siano quelli messi in uso in questo periodo!!! Perché i medici non si sentono responsabili di questo nei confronti dei loro pazienti??? Basterebbe che proprio questi professionisti non si lasciassero soggiogare dagli interessi mondiali delle case farmaceutiche!!!!

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