La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche all’interno di aree private come stabilimenti industriali, un veicolo industriale utilizzato secondo la propria funzione abituale può rientrare nella copertura dell’assicurazione obbligatoria RCA. Il caso riguarda un incidente tra un’autogru e una piattaforma di sollevamento nello stabilimento ILVA di Taranto, con conseguente contenzioso tra società e assicurazione sulla responsabilità dei danni (Cassazione civile, sez. III, 07/10/2024, n.26161).
La vicenda
La società G. chiamava in giudizio la società S., che chiamava in causa il proprio assicuratore per la R.C., chiedendo che si accertasse la responsabilità esclusiva della società convenuta e del conducente dell’autogru di sua proprietà per aver dato causa ad uno scontro con un mezzo semovente di proprietà della società G. nell’area interna dello stabilimento ILVA di Taranto, causando danni al mezzo, di proprietà dell’attrice, una piattaforma aerea di sollevamento.
Il Tribunale accoglie la domanda. Successivamente, la Corte di appello rigettava il gravame dell’assicurazione, che ribadiva l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, prestata a garanzia della responsabilità civile della società verso terzi con precisa esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
I Giudici di secondo grado confermavano che il sinistro non dovesse ricadere nell’ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità civile automobilistica, escludendo che l’area interna allo stabilimento ILVA potesse considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l’ampia estensione, ma dovendo farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell’area potevano aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, dal che derivava l’esclusione della configurabilità dell’area come aperta alla circolazione dei veicoli.
L’intervento della Cassazione
La società ricorrente contesta che l’area interna dello stabilimento ILVA di Taranto interessata dal sinistro, molto estesa quanto una città di medie dimensioni, non può sottrarsi alle regole della circolazione dei veicoli e all’accesso del pubblico, e pertanto i danni causati dalla circolazione entro quell’area devono essere coperti dall’assicuratrice per la responsabilità civile della società anziché l’assicuratore per la RCA del veicolo industriale.
La censura è corretta.
Alla luce della ampia rivisitazione della nozione di circolazione su area pubblica e su aree equiparate fatta dalla giurisprudenza (S.U n. 21983 del 2021), secondo cui ai fini dell’operatività della garanzia per RCA, l’art. 122 del Cda va interpretato conformemente al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (conformemente, dopo la pronuncia a Sezioni Unite, si sono già espresse Cass. 40607 del 2021, nonché questa Sezione con Cass. n. 12554 del 2022).
Come chiarito dalle decisioni sopramenzionate, per l’assicurato – danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la RCA soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato “in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private”. Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree… equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Operatività della garanzia per RCA anche in zone private
Applicando tali principi, la censura è fondata in ragione del fatto che l’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di un soggetto che non è l’assicuratore per la R.C.A. del veicolo danneggiante si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, che l’area dell’incidente fosse di libero accesso per il pubblico – circostanza divenuta ormai priva di rilievo alla luce della recente interpretazione giurisprudenziale, che pone l’accento non sulle caratteristiche dell’area, ma sulle modalità di utilizzo del mezzo.
I Giudici di appello fanno riferimento, ai fini di escludere che si potesse considerare l’intera area interna dello stabilimento ILVA di Taranto area aperta al pubblico e come tale soggetta alle regole sulla circolazione e all’operatività della garanzia assicurativa per la RCA, ad una nozione diversa da quella fatta propria dalla giurisprudenza, che si è in tal modo uniformata alla giurisprudenza Europea – l’impossibilità di accesso libero all’area da parte di soggetti terzi non autorizzati.
Conclusivamente, in sede di rinvio bisognerà procedere a nuovo esame, verificando se il veicolo industriale di proprietà della società S. circolasse e fosse utilizzato all’interno dell’area interna allo stabilimento ILVA di Taranto in modo conforme alla sua funzione abituale, potendo essere chiamato a rispondere in questo caso di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo a terzi non l’assicuratore per la responsabilità civile della società proprietaria, ma l’assicuratore per la responsabilità civile automobilistica, assicurazione obbligatoria alla quale il mezzo, idoneo alla circolazione su strada, era tenuto.
Avv. Emanuela Foligno





