Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno (art. 2054 c.c.): tale regola opera soltanto quando non è possibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità

Lo ha ribadito il Tribunale di Caltagirone nell’ambito di un procedimento instaurato da un soggetto rimasto vittima di un incidente stradale, allorché alla guida della sua autovettura veniva investito da un’altro veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia, la quale “in un curva sinistrosa in discesa e visuale libera, a causa dell’elevata velocità, invadeva la sua corsia”.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Caltagirone ha ritenuto provato il prevalente – ancorché non esclusivo – apporto causale della condotta del convenuto nella causazione del sinistro, con conseguente infondatezza delle deduzioni della compagnia assicurativa circa l’esclusiva responsabilità dell’attore.

Quanto alla dinamica del sinistro, il giudizio è stato istruito mediante prove testimoniali, nonché mediante l’acquisizione di alcuni atti relativi al processo penale a carico dell’attore, quali il rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente; la relazione del consulente del P.M. sulla dinamica del sinistro, i verbali dell’udienza dibattimentale e la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La ricostruzione operata dal giudice penale è stata condivisa anche in sede civile per logicità e coerenza con le risultanza dell’istruttoria dibattimentale.

Era stato, infatti, accertato che la condotta di guida del convenuto fosse stata gravemente inosservante della norma del codice della strada, avendo lo stesso invaso in curva l’opposta corsia di marcia, dal canto suo, la condotta di guida dell’attore non era stata affatto irrilevante ai fini della causazione del sinistro: “al variare della velocità ovvero al variare della posizione sulla carreggiata del veicolo antagonista rispetto a quello che commette l’infrazione più grave, possono, infatti, facilmente profilarsi dinamiche assai diverse tra di loro”.

Ed invero, il Tribunale di Caltagirone (sentenza n. 60/2020) ha ribadito che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, “l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c. comma 2, nonché dell’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 4648/1999). La prova poi, che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente” (Cass. n. 5226/2006; Cass. n. 9550/2009).

L’accertamento del giudice di merito

L’infrazione anche grave, come nella specie l’invasione della corsia opposta, commessa da uno dei conducenti “non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso” (Cass. n. 13672/2019).

Nella specie, la circostanza che l’attore procedesse con buona approssimazione in posizione prossima al centro della carreggiata, con una velocità pari a circa 80 km/h, aveva quantomeno concorso nella verificazione del sinistro e alla causazione dei danni concretamente riportati.

Ed invero, “tale circostanza, ancorché non riduca, né tanto meno escluda la gravità della condotta del veicolo antagonista – il quale si trovava ad una velocità di quasi tre volte superiore a quella consentita ed aveva invaso l’altrui corsia di marcia – non esime l’attore da colpa nella causazione del sinistro nelle sue modalità concrete, non avendo lo stesso provato di aver fatto il possibile per evitare il danno”.

Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il ricorso alla presunzione di pari concorso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. (a mente del quale, nel caso di sconto tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei condecenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno) si applica a tutte le ipotesi in cui non è stato possibile accertare concretamente quali siano state le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica dello scontro tra veicoli e non sia, dunque, possibile accertare in concreto le modalità con cui ciascun conducente abbia contribuito alla causazione dell’evento dannoso, né conseguentemente, determinare, ex art. 1227, comma 1, c.c. la gravità della colpa di ciascun conducente: pertanto anche a quelle particolari ipotesi i cui, accertato il contributo offerto alla causazione dell’evento dannoso da parte di un conducente, non sia stato possibile accertate l’entità del contributo dell’altro. Ciò in virtù della funzione sussidiaria della norma in esame, la quale opera solo quanto non è possibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.

In definitiva, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta dell’attore avesse avuto incidenza causale necessariamente inferiore a quella del conducente del veicolo antagonista nella verificazione del sinistro.

Pertanto, nello stimare in termini percentuali la misura di tale responsabilità è stata attribuita il 25% in capo all’attore e il 75% di colpa all’altro veicolo.

Avv. Sabrina Caporale

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