Veicolo non assicurato provoca sinistro stradale: in primo grado viene liquidato il danno, mentre in secondo grado viene pronunciato un concorso di colpa del 30% (Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2022, n.13975).

Veicolo non assicurato provoca un sinistro stradale e il danneggiato agisce in giudizio nei confronti del conducente e del FGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto, mentre egli era alla guida di un motociclo, con una autovettura priva di copertura assicurativa.

Il Tribunale di Avezzano, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Compagnia e il conducente del veicolo non assicurato al pagamento dell’importo di Euro 52.039,88.

La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, accertava, invece, un concorso di colpa del motociclista nella causazione del sinistro (pari al 30%), e lo condannava a restituire alla Compagnia, la differenza non dovuta, in relazione a detto importo.

L’uomo si rivolge alla Cassazione e denunzia violazione delle disposizioni contrattuali in ordine alla transazione intervenuta tra il primo ed il secondo grado, poiché la interpretazione del Giudice di appello, de-negativa della configurabilità di una transazione e di una rinuncia ai diritti da parte della controparte, è viziata in quanto non aderente alla chiara indicazione di transazione ed al relativo contenuto complessivo delle clausole del documento.

Il ricorrente sostiene di avere stipulato, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, un accordo transattivo con la Compagnia di assicurazione in ordine al proprio credito risarcitorio derivante dal sinistro oggetto di causa. Ha quindi eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima dopo il suddetto accordo e ha prodotto nel giudizio di secondo grado il relativo documento scritto.

La Corte territoriale, tuttavia, ha negato che dal documento in questione emergesse un accordo tra le parti qualificabile come transazione, ritenendo trattarsi invece di una mera quietanza del pagamento dell’importo oggetto della condanna pronunciata in primo grado, in quanto non poteva, da essa (né da altri elementi), evincersi “la volontà delle parti di esprimere reciproche concessioni, avendo il motociclista chiesto e ottenuto l’intera prestazione cui ha avuto diritto per effetto della sentenza ora impugnata”, in quanto “tale sentenza concerne tutte le conseguenze dannose derivanti dal sinistro dedotto in giudizio”.

Il ricorrente assume dunque che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, da una parte, la decisione di primo grado non aveva affatto avuto ad oggetto la sua “intera pretesa” derivante dai danni subiti per il sinistro stradale con veicolo non assicurato (accolta solo in parte) e, d’altra parte, egli aveva rinunciato a coltivare la domanda per le somme ulteriori rispetto a quelle (inferiori, rispetto a quanto originariamente richiesto con l’atto introduttivo del giudizio) riconosciute dal giudice di primo grado, il che rappresentava certamente una concessione relativa a “diritti determinati o obiettivamente determinabili”, non potendosi attribuire rilievo decisivo, ai fini della qualificazione dell’accordo concluso con la società debitrice, alla sola circostanza di fatto che il pagamento fosse stato eseguito a seguito della sentenza di primo grado e in base alla stessa.

Le censure sono fondate.

I Giudici di appello hanno escluso che il pagamento all’attore dell’importo di cui alla sentenza di primo grado, da parte della Compagnia, fosse avvenuto sulla base di un accordo transattivo volto a definire la controversia ancora pendente (essendo in corso il termine per l’appello), in quanto ha ritenuto che dall’atto “di transazione e quietanza” prodotto dall’attore non emergesse la volontà delle parti di effettuare reciproche concessioni. Difatti il pagamento della Compagnia era intervenuto “per effetto della sentenza” di primo grado e nella esatta misura dell’importo liquidato in tale sentenza, che ha ritenuto avere “avuto per oggetto l’intera pretesa dell’odierno appellato”, concernendo essa “tutte le conseguenze dannose derivanti dal sinistro stradale causato da veicolo non assicurato dedotto in giudizio, per cui non sussistono diritti determinati obiettivamente determinabili cui il predetto abbia effettivamente rinunciato”.

Pertanto, la Corte d’appello ha violato i principi di diritto in tema di ermeneutica negoziale (in particolare gli artt. 1362 e 1363 c.c.), in quanto non ha tenuto conto del senso letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, né considerato adeguatamente la comune intenzione manifestata dalle stesse, desumibile anche dal complesso delle loro pattuizioni.

In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà pertanto tenere adeguatamente conto del contenuto letterale della scrittura fatta sottoscrivere al motociclista, nonché della comune intenzione delle parti emergente (anche) da tale scrittura, con riguardo all’eventuale definizione dei loro reciproci rapporti derivanti dal sinistro per cui è causa, onde stabilire se all’accordo tra le stesse intervenuto possa, o meno, riconoscersi natura transattiva.

Decisione cassata e rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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