Veicolo pirata e dinamica incerta dell’incidente, niente risarcimento

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Le prove allegate dalla parte asseritamente danneggiata non dimostrano l’esclusiva responsabilità del veicolo ignoto e rimane la dinamica incerta dell’incidente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 maggio 2025, n. 12797).

I fatti e la dinamica incerta dell’incidente

Il danneggiato cita a giudizio Generali assicurazioni, in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto.

In particolare, l’attore mentre si trovava alla guida del suo motociclo Yamaha 750, asserisce di essere stato urtato da un’autovettura che, provenendo dal senso opposto di marcia, svoltava repentinamente nella corsia di sua pertinenza, per immettersi in una stradina laterale, e subito dopo l’impatto si dileguava senza prestare soccorso.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2994 del 10 dicembre 2020, ritiene inattendibile la ricostruzione dei fatti così come svolta da parte attrice, rigetta la domanda per mancanza di prova sulla dinamica incerta dell’incidente e sulla presenza di un veicolo non identificato.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1081 del 31 agosto 2023, pur non condividendo alcuni passaggi argomentativi del giudice di prime cure, ha rigettato il gravame confermando che non fosse stata raggiunta una piena prova e rimaneva ancora una dinamica incerta dell’incidente.

I Giudici di secondo grado hanno precisato che il punto della carreggiata in cui era stato rinvenuto il danneggiato distava di parecchi metri rispetto al punto in cui risultava, dalla documentazione fotografica prodotta, collocato il motociclo, e tale distanza non era coerente con la descrizione della dinamica allegata, atteso che, se l’autovettura pirata avesse tagliato all’improvviso la sua corsia, la moto non si sarebbe trovata in quella posizione, ma nelle vicinanze del punto del presunto impatto.

L’intervento della Corte di Cassazione

La Cassazione propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cpc nei seguenti termini:

il ricorso è manifestamente inammissibile. […] Esso infatti censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, come del resto dichiara lo stesso ricorrente a p. 8 del proprio ricorso. […] Lo stabilire come sia avvenuto un sinistro stradale e se vi sia la prova della colpa dei conducenti sono questioni di fatto, non certo di diritto; […] la motivazione della sentenza impugnata non è né contraddittoria (l’unica contraddittorietà che potrebbe rilevare in questa sede è infatti quella ab intrinseco) né mancante; […] la mera insufficienza della motivazione non è – da oltre dieci anni – più denunciabile in sede di legittimità (Cass. sez. un., 8053/14); […] le deduzioni svolte sotto la rubrica di “secondo motivo” in realtà non sono una censura, ma la mera invocazione del principio di cui all’art. 336 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite in giudizio, le quali avrebbero dimostrato la presenza di un veicolo pirata e la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, prove che, peraltro, avrebbero portato la stessa Corte d’appello a prendere le distanze dalla sentenza di primo grado.

Con seconda censura lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc per avere la Corte d’appello erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e al doppio del contributo unificato, pur avendo censurato come fallace la motivazione del giudice di prime cure, poi acriticamente confermata.

La Cassazione condivide il contenuto della proposta di definizione anticipata e dichiara la prima censura inammissibile perché vorrebbe sollecitare una nuova valutazione delle prove rimessa in via esclusiva al Giudice del merito.

Le risultanze probatorie non hanno dimostrato l’esclusiva responsabilità del veicolo ignoto

Il rilievo secondo cui la Corte d’appello, pur censurando la motivazione del primo ha poi acriticamente confermato la sentenza di primo grado, non vale ad inficiare il giudizio di inattendibilità della dinamica incerta dell’incidente per come formulata dal danneggiato.

La Corte territoriale non si è acriticamente conformata alla pronuncia gravata ma, evidenziando ciò che del ragionamento ha ritenuto non condivisibile, è giunta alla medesima conclusione sull’assunto che le risultanze probatorie acquisite non fossero idonee a dimostrare la dinamica incerta dell’incidente e l’esclusiva responsabilità del veicolo ignoto.

Conclusivamente, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Avv. Emanuela Foligno

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